Art. 5.
                (Modifiche agli ordinamenti didattici
                            universitari)

   1.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio  1997,  n.  127,  e  successive modificazioni, gli ordinamenti
didattici   dei   corsi   di   diploma  universitario  relativi  alle
professioni  sanitarie  o a quelle ad indirizzo sociale e psicologico
nonche'  del  corso  di laurea in medicina e chirurgia possono essere
modificati   allo   scopo  di  assicurare,  quale  corso  di  studio,
l'apprendimento dell'alcologia.
 
          Note all'art. 5:
              -  Il  testo  del  comma  95  dell'art. 17, della legge
          15 maggio  1997,  n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione  e  di  controllo,  che  ha modificato l'art. 58,
          terzo  comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica
          10 gennaio  1957,  n.  3  (testo  unico  delle disposizioni
          concernenti  lo Statuto degli impiegati civili dello Stato,
          e norme di esecuzione) e' il seguente:
              "Art.   95.  -  L'ordinamento  degli  studi  dei  corsi
          universitari,  con  esclusione del dottorato di ricerca, e'
          disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art.
          11,  commi  1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in
          conformita'  ai  criteri  generali  definiti,  nel rispetto
          della  normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il
          Consiglio   universitario   nazionale   e   le  commissioni
          parlamentari   competenti,  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica,  di  concerto  con altri Ministri interessati,
          limitatamente  ai  criteri  relativi agli ordinamenti per i
          quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
          in  vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
          commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
          al presente comma determinano altresi':
                a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
          accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
          comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
          serialita'  dei  predetti  corsi e dei relativi titoli, gli
          obiettivi   formativi  qualificanti,  tenendo  conto  degli
          sbocchi  occupazionali  e  delle  spendibilita'  a  livello
          internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
          corsi   e   di   titoli  universitari,  in  aggiunta  o  in
          sostituzione  a  quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
          comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
          anche  modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
          cui  al  decreto  legislativo  8  maggio  1998,  n. 178, in
          corrispondenza    di    attivita'   didattiche   di   base,
          specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta
          formazione permanente e ricorrente);
                b)  modalita'  e  strumenti  per l'orientamento e per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e
          telematici;
                c)  modalita'  di attivazione da parte di universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al
          Capo  II  del titolo III del Presidente della Repubblica 11
          luglio 1968, n. 382.