Art. 6.
                 (Modifiche al codice della strada)

   1.  Al  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo 119, comma 8, lettera c), dopo il secondo periodo
e' inserito il seguente: "Qualora siano sottoposti a visita aspiranti
conducenti  che  manifestano  comportamenti  o  sintomi associabili a
patologie  alcolcorrelate,  le commissioni mediche sono integrate con
la  presenza  di  un  medico  dei  servizi  per  lo svolgimento delle
attivita'   di  prevenzione,  cura,  riabilitazione  e  reinserimento
sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati";
   b)  all'articolo 186, comma 4, le parole: "In caso di incidente o"
sono soppresse.
   2.  Il  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione, con propri
decreti,  emanati  ai  sensi dell'articolo 123, comma 10, del decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n. 285, provvede all'integrazione dei
programmi  di  esame  per l'accertamento dell'idoneita' tecnica degli
insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti nonche'
dei programmi di esame per il conseguimento della patente di guida al
fine  di  assicurare  un'adeguata  informazione  sui rischi derivanti
dall'assunzione  di  bevande  alcoliche  e superalcoliche prima della
guida.
   3.  Entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge  23  agosto 1988, n. 400, una modifica al comma 1 dell'articolo
379  del  regolamento  di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della  strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre  1992,  n. 495, che preveda la modifica della concentrazione
alcolemica portandola da 0,8 grammi per litro a 0,5 grammi per litro.
 
          Note all'art. 6:
              -  Il  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285 reca
          l'approvazione del "Nuovo codice della strada";
              -  Il  suo  articolo  119,  comma  8,  lettera c), come
          modificato  dalla  legge  qui'  pubblicata reca il seguente
          testo:
              "8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
              (Omissis).
                "c)  la  composizione e le modalita' di funzionamento
          delle  commissioni  mediche  di cui al comma 4, delle quali
          dovra'   far   parte  un  medico  appartenente  ai  servizi
          territoriali    della   riabilitazione,   qualora   vengano
          sottoposti  a  visita  aspiranti  conducenti  di  cui  alla
          lettera  a)  del  citato comma 4. In questa ipotesi, dovra'
          farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale
          della M.C.T.C.. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti
          conducenti   che   manifestino   comportamenti   o  sintomi
          associabili  a  patologie  alcolcorrelate,  le  commissioni
          mediche  sono  integrate  con  la presenza di un medico dei
          servizi  per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione,
          cura,  riabilitazione  e reinserimento sociale dei soggetti
          con  problemi e patologie alcolcorrelati. Puo' intervenire,
          ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia".
              - L'art. 186, comma 4 del citato decreto legislativo 30
          aprile  1992,  n.  285,  come  modificato  dalla legge qui'
          pubblicata, reca il seguente testo:
              "4.   Quando   si  abbia  motivo  di  ritenere  che  il
          conducente  del  veicolo  si  trovi in stato di alterazione
          psico-fisica   derivante  dall'influenza  dell'alcool,  gli
          organi  di polizia stradale di cui all'articolo 12 hanno la
          facolta'  di  effettuare  l'accertamento  con  strumenti  e
          procedure determinati dal regolamento".
              -  L'articolo  123, comma 10 del decreto legislativo 30
          aprile 1992, n. 285, reca il seguente testo:
              "10.  Il  Ministro dei trasporti stabilisce, con propri
          decreti:  i  requisiti  minimi  di capacita' finanziaria; i
          requisiti  di idoneita' degli insegnanti o degli istruttori
          delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali
          e  sull'arredamento  didattico, anche al fine di consentire
          l'eventuale  svolgimento degli esami, nonche' la durata dei
          corsi;  i  programmi  di  esame  per  l'accertamento  della
          idoneita'  tecnica  degli  insegnanti e degli istruttori; i
          programmi  di  esame  per il conseguimento della patente di
          guida.";
              -  L'art.  17,  comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della  Presidenza del Consiglio dei Ministri) reca il testo
          seguente:
              1.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e)  l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali.".
              - L'art. 379, comma 1, del decreto del Presidente della
          Repubblica   16  dicembre  1992,  n.  495  (Regolamento  di
          esecuzione  e  di attuazione del nuovo codice della strada)
          reca il testo seguente:
              "379. Guida sotto l'influenza dell'alcool.
              1. L'accertamento  dello  stato  di  ebbrezza  ai sensi
          dell'art.  186,  comma  4, del codice, si effettua mediante
          l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al
          valore  della  concentrazione di alcool nell'aria alveolare
          espirata,   la  concentrazione  alcoolemica  corrisponda  o
          superi  0,8  grammi  per  litro  (g/l),  il  soggetto viene
          ritenuto in stato di ebbrezza.".