Art. 7.
                (Modifica all'articolo 2 del decreto
                legislativo 30 dicembre 1992, n. 540)

   1. All'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  540,  sono  aggiunte,  in  fine, le parole: "con
particolare   riferimento   alle  controindicazioni  provocate  dalla
interazione  del  medicinale  con bevande alcoliche e superalcoliche,
nonche'    l'eventuale   pericolosita'   per   la   guida   derivante
dall'assunzione dello stesso medicinale".
 
          Note all'art. 7:
              -  Il  testo  dell'art.  2  (etichettatura),  comma  1,
          lettera g) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540
          (attuazione   della   direttiva  n.  92/27/CEE  concernente
          l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali
          per uso umano), come modificato dalla legge qui pubblicata,
          e' il seguente:
              "Art.  2.  L'imballaggio  esterno  o, in mancanza dello
          stesso, il condizionamento primario di qualsiasi medicinale
          deve recare le indicazioni seguenti:
              (Omissis).
                g) eventuali  avvertenze speciali ritenute necessarie
          per il medicinale in questione, con particolare riferimento
          alle   controindicazioni   provocate  dall'interazione  del
          medicinale  con bevande alcoliche e superalcoliche, nonche'
          l'eventuale    pericolosita'   per   la   guida   derivante
          dall'assunzione dello stesso medicinale;".