Art. 7. (Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540) 1. All'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, sono aggiunte, in fine, le parole: "con particolare riferimento alle controindicazioni provocate dalla interazione del medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche, nonche' l'eventuale pericolosita' per la guida derivante dall'assunzione dello stesso medicinale".
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 2 (etichettatura), comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 (attuazione della direttiva n. 92/27/CEE concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 2. L'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, il condizionamento primario di qualsiasi medicinale deve recare le indicazioni seguenti: (Omissis). g) eventuali avvertenze speciali ritenute necessarie per il medicinale in questione, con particolare riferimento alle controindicazioni provocate dall'interazione del medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche, nonche' l'eventuale pericolosita' per la guida derivante dall'assunzione dello stesso medicinale;".