Art. 2. 
                            (Competenze) 
 
1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla  base  del  principio  di
sussidiarieta' di cui all'articolo 4,  comma  3,  lettera  a),  della
legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province  nei
corrispondenti   ambiti   territoriali   con   particolare   riguardo
all'attuazione delle politiche  intersettoriali  ed  infrastrutturali
necessarie alla qualificazione  dell'offerta  turistica;  riconoscono
altresi' l'apporto dei  soggetti  privati  per  la  promozione  e  lo
sviluppo dell'offerta turistica. 
2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo  31
marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di
industria alberghiera sulla base dei princi'pi di cui all'articolo  1
della presente legge. 
3. Le funzioni e i  compiti  conservati  allo  Stato  in  materia  di
turismo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti  legislativi
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),  della  legge  15  marzo
1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente comma, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in  particolare
il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al
turismo, nonche'  l'indirizzo  e  il  coordinamento  delle  attivita'
promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo  rilievo  nazionale.
Allo   stesso   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato  spetta  la  rappresentanza  unitaria  in  sede   di
Consiglio dell'Unione europea in materia di turismo. 
4. Entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge il Presidente del Consiglio dei ministri  definisce,  ai  sensi
dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  con
proprio decreto, i princi'pi e gli obiettivi per la valorizzazione  e
lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto  e'  adottato  d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   sentite   le
associazioni  di  categoria   degli   operatori   turistici   e   dei
consumatori. Lo schema  di  decreto  e'  trasmesso  alla  Camera  dei
deputati e al Senato della Repubblica ai fini della  espressione  del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. 
Il  decreto,  al  fine  di  assicurare  l'unitarieta'  del   comparto
turistico  e  la  tutela  dei  consumatori,  delle  imprese  e  delle
professioni turistiche, stabilisce: 
a) le terminologie omogenee e  lo  standard  minimo  dei  servizi  di
informazione e di accoglienza ai turisti; 
b) l'individuazione delle tipologie di  imprese  turistiche  operanti
nel settore e delle attivita' di accoglienza non convenzionale; 
c) i criteri e le modalita' dell'esercizio  su  tutto  il  territorio
nazionale delle  imprese  turistiche  per  le  quali  si  ravvisa  la
necessita' di standard omogenei ed uniformi; 
d) gli standard minimi di qualita' delle camere di  albergo  e  delle
unita'  abitative  delle  residenze  turistico-alberghiere  e   delle
strutture ricettive in generale; 
e) gli standard minimi di qualita' dei servizi offerti dalle  imprese
turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle
strutture ricettive; 
f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che
svolgono attivita' similare, il livello minimo e massimo da applicare
ad eventuali  cauzioni,  anche  in  relazione  ad  analoghi  standard
utilizzati nei Paesi dell'Unione europea; 
g) i requisiti e le modalita' di esercizio  su  tutto  il  territorio
nazionale delle professioni turistiche per le  quali  si  ravvisa  la
necessita'  di  profili  omogenei  ed   uniformi,   con   particolare
riferimento alle nuove professionalita' emergenti nel settore; 
h) i requisiti  e  gli  standard  minimi  delle  attivita'  ricettive
gestite senza scopo di lucro; 
i) i requisiti e gli standard minimi delle attivita'  di  accoglienza
non convenzionale; 
l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali  e  delle  loro
pertinenze   concessi   per   attivita'   turistico-ricreative,    di
determinazione,  riscossione  e  ripartizione  dei  relativi  canoni,
nonche' di durata delle concessioni, al fine di garantire  termini  e
condizioni idonei per  l'esercizio  e  lo  sviluppo  delle  attivita'
imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per  lo
Stato; 
m) gli standard minimi di qualita' dei servizi forniti dalle  imprese
che operano nel settore del turismo nautico; 
n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di  abilitazione
all'esercizio delle professioni turistiche. 
5. Il decreto  di  cui  al  comma  4  formula  altresi'  principi  ed
obiettivi relativi: 
a) allo sviluppo dell'attivita' economica in campo turistico  di  cui
deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione
economica nello  svolgimento  dei  compiti  ad  esso  assegnati,  con
particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari; 
b) agli indirizzi generali per la  promozione  turistica  dell'Italia
all'estero; 
c) alle azioni dirette allo sviluppo  di  sistemi  turistici  locali,
come definiti dall'articolo 5, nonche' dei sistemi o reti di servizi,
di  strutture  e   infrastrutture   integrate,   anche   di   valenza
interregionale,  ivi  compresi  piani  di  localizzazione  dei  porti
turistici e degli approdi turistici di concerto con gli  enti  locali
interessati; 
d) agli indirizzi e alle azioni diretti  allo  sviluppo  di  circuiti
qualificati a sostegno dell'attivita' turistica, quali campi da golf,
impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili; 
e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento  della  Carta
dei diritti del turista di cui all'articolo 4; 
f) alla realizzazione  delle  infrastrutture  turistiche  di  valenza
nazionale e  allo  sviluppo  delle  attivita'  economiche,  in  campo
turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari. 
6. Nel rispetto dei princi'pi di completezza  ed  integralita'  delle
modalita' attuative, di efficienza,  economicita'  e  semplificazione
dell'azione amministrativa, di sussidiarieta'  nei  rapporti  con  le
autonomie territoriali e funzionali,  ciascuna  regione,  entro  nove
mesi dalla data di emanazione del decreto di  cui  al  comma  4,  da'
attuazione ai princi'pi e agli  obiettivi  stabiliti  dalla  presente
legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4. 
7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi  unitari  non
frazionabili, in materia di liberta'  di  impresa  e  di  tutela  del
consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma  4
si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma  6,  alle
regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in  vigore  di
ciascuna  disciplina  regionale  di  attuazione  delle  linee  guida,
adottata secondo le modalita' di cui al medesimo comma 6. 
8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto  di  cui  al
comma 4 si applicano le medesime procedure previste dall'articolo  44
del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  e  dalla  presente
legge. I termini previsti da  tali  disposizioni  sono  ridotti  alla
meta'. 
 
          Note all'art. 2:
              - Si  trascrive  il testo dell'art. 4, comma 3, lettera
          a) della legge 15 marzo 1997 n. 59:
              "3.  I  conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2,
          avvengono    nell'osservanza    dei    seguenti    principi
          fondamentali:
                a) il principio di sussidiarieta', con l'attribuzione
          della    generalita'   dei   compiti   e   delle   funzioni
          amministrative  ai  comuni,  alle province e alle comunita'
          montane,  secondo  le  rispettive  dimensioni territoriali,
          associative  e  organizzative,  con l'esclusione delle sole
          funzioni   incompatibili   con   le   dimensioni  medesime,
          attribuendo  le  responsabilita' pubbliche anche al fine di
          favorire   l'assolvimento  di  funzioni  e  di  compiti  di
          rilevanza  sociale  da parte delle famiglie, associazioni e
          comunita', alla autorita' territorialmente e funzionalmente
          piu' vicina ai cittadini interessati".
              - Per  l'art.  117  della  Costituzione si veda in nota
          all'art. 1.
              - Per  gli  estremi  della legge 15 marzo 1997, n. 59 e
          del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in
          nota all'art. 1.
              - Si  trascrive il testo dell'art. 11, comma 1, lettera
          a) della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:
              "Art.  11,  comma  1,  lettera  a).  - 1. Il Governo e'
          delegato  ad  emanare,  entro il 31 luglio 1998, uno o piu'
          decreti legislativi diretti a:
                a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
          autonomo".
              - Il   testo  dell'art.  44  del  gia'  citato  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
              "Art.  44 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). -
          Sono conservati allo Stato:
                a) la  definizione,  in  accordo  con le regioni, dei
          principi  e  degli  obiettivi  per  la  valorizzazione e lo
          sviluppo  del  sistema  turistico.  Le connesse linee guida
          sono  contenute in un documento approvato, di intesa con la
          Conferenza  Stato-regioni,  con  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  adottato ai sensi dell'art. 3 del
          decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281; sentite le
          associazioni   di  categoria  maggiormente  rappresentative
          degli  operatori  turistici,  dei consumatori e del turismo
          sociale  e  le  organizzazioni sindacali dei lavoratori del
          turismo  piu'  rappresentative nella categoria. Prima della
          sua  definitiva  adozione,  il  documento e' trasmesso alle
          competenti  commissioni  parlamentari. Entro sei mesi dalla
          data  di entrata in vigore del presente decreto legislativo
          e'  approvato  il  predetto  documento  contenente le linee
          guida;
                b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento
          di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali;
                c) il  coordinamento  intersettoriale delle attivita'
          di competenza dello Stato connesse alla promozione sviluppo
          e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
                d) il  cofinanziamento,  nell'interesse nazionale, di
          programmi  regionali  o  interregionali per lo sviluppo del
          turismo.".