Art. 2.
(Competenze)
1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di
sussidiarieta' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei
corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo
all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali
necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono
altresi' l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo
sviluppo dell'offerta turistica.
2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di
industria alberghiera sulla base dei princi'pi di cui all'articolo 1
della presente legge.
3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di
turismo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente comma, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in particolare
il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al
turismo, nonche' l'indirizzo e il coordinamento delle attivita'
promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo nazionale.
Allo stesso Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato spetta la rappresentanza unitaria in sede di
Consiglio dell'Unione europea in materia di turismo.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi
dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con
proprio decreto, i princi'pi e gli obiettivi per la valorizzazione e
lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto e' adottato d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
associazioni di categoria degli operatori turistici e dei
consumatori. Lo schema di decreto e' trasmesso alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
Il decreto, al fine di assicurare l'unitarieta' del comparto
turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle
professioni turistiche, stabilisce:
a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di
informazione e di accoglienza ai turisti;
b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti
nel settore e delle attivita' di accoglienza non convenzionale;
c) i criteri e le modalita' dell'esercizio su tutto il territorio
nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la
necessita' di standard omogenei ed uniformi;
d) gli standard minimi di qualita' delle camere di albergo e delle
unita' abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle
strutture ricettive in generale;
e) gli standard minimi di qualita' dei servizi offerti dalle imprese
turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle
strutture ricettive;
f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che
svolgono attivita' similare, il livello minimo e massimo da applicare
ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard
utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;
g) i requisiti e le modalita' di esercizio su tutto il territorio
nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la
necessita' di profili omogenei ed uniformi, con particolare
riferimento alle nuove professionalita' emergenti nel settore;
h) i requisiti e gli standard minimi delle attivita' ricettive
gestite senza scopo di lucro;
i) i requisiti e gli standard minimi delle attivita' di accoglienza
non convenzionale;
l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro
pertinenze concessi per attivita' turistico-ricreative, di
determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni,
nonche' di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e
condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attivita'
imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo
Stato;
m) gli standard minimi di qualita' dei servizi forniti dalle imprese
che operano nel settore del turismo nautico;
n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione
all'esercizio delle professioni turistiche.
5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresi' principi ed
obiettivi relativi:
a) allo sviluppo dell'attivita' economica in campo turistico di cui
deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione
economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con
particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;
b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia
all'estero;
c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali,
come definiti dall'articolo 5, nonche' dei sistemi o reti di servizi,
di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza
interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti
turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali
interessati;
d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti
qualificati a sostegno dell'attivita' turistica, quali campi da golf,
impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;
e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta
dei diritti del turista di cui all'articolo 4;
f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza
nazionale e allo sviluppo delle attivita' economiche, in campo
turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.
6. Nel rispetto dei princi'pi di completezza ed integralita' delle
modalita' attuative, di efficienza, economicita' e semplificazione
dell'azione amministrativa, di sussidiarieta' nei rapporti con le
autonomie territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro nove
mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, da'
attuazione ai princi'pi e agli obiettivi stabiliti dalla presente
legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4.
7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non
frazionabili, in materia di liberta' di impresa e di tutela del
consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4
si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6, alle
regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di
ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida,
adottata secondo le modalita' di cui al medesimo comma 6.
8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al
comma 4 si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente
legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla
meta'.
Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3, lettera
a) della legge 15 marzo 1997 n. 59:
"3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2,
avvengono nell'osservanza dei seguenti principi
fondamentali:
a) il principio di sussidiarieta', con l'attribuzione
della generalita' dei compiti e delle funzioni
amministrative ai comuni, alle province e alle comunita'
montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali,
associative e organizzative, con l'esclusione delle sole
funzioni incompatibili con le dimensioni medesime,
attribuendo le responsabilita' pubbliche anche al fine di
favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di
rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e
comunita', alla autorita' territorialmente e funzionalmente
piu' vicina ai cittadini interessati".
- Per l'art. 117 della Costituzione si veda in nota
all'art. 1.
- Per gli estremi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in
nota all'art. 1.
- Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 1, lettera
a) della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:
"Art. 11, comma 1, lettera a). - 1. Il Governo e'
delegato ad emanare, entro il 31 luglio 1998, uno o piu'
decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo".
- Il testo dell'art. 44 del gia' citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"Art. 44 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). -
Sono conservati allo Stato:
a) la definizione, in accordo con le regioni, dei
principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo
sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida
sono contenute in un documento approvato, di intesa con la
Conferenza Stato-regioni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; sentite le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative
degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo
sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del
turismo piu' rappresentative nella categoria. Prima della
sua definitiva adozione, il documento e' trasmesso alle
competenti commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
e' approvato il predetto documento contenente le linee
guida;
b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento
di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali;
c) il coordinamento intersettoriale delle attivita'
di competenza dello Stato connesse alla promozione sviluppo
e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di
programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del
turismo.".