Art. 3.
(Conferenza nazionale del turismo)
1. E' istituita la Conferenza nazionale del turismo. La Presidenza
del Consiglio dei ministri indi'ce almeno ogni due anni la
Conferenza, che e' organizzata dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza: i
rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione
delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni
comunita' enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali e
funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente
rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del
turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni
senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle
associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e
gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida. La
Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle
linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e
a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il
confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli
atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle
Commissioni parlamentari competenti.
2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza, pari a
lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede
nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.