Art. 4.
(Promozione dei diritti del turista)
1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in almeno quattro
lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del
settore turistico, nonche' le associazioni nazionali di tutela dei
consumatori contiene:
a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la
fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli
relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle
procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per
i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta
turistica;
b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di
godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione
turistico-ricettiva, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della
direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
ottobre 1994;
c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla
segnaletica;
d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di
trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei
servizi di trasporto su gomma;
e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente
delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei
pacchetti turistici;
f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza
sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;
g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le
relative competenti associazioni;
h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela
del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;
i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a
livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la
valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilita' del sistema
turistico.
2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1
del presente articolo, al decreto legislativo 9 novembre 1998, n.
427, di attuazione della direttiva 94/47/CE, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 e' sostituita dalla
seguente:
"d) "bene immobile": un immobile, anche con destinazione alberghiera,
o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso
turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto";
b) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Obbligo di fidejussione). - 1. Il venditore non avente la
forma giuridica di societa' di capitali ovvero con un capitale
sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale
e sedi secondarie nel territorio dello Stato e' obbligato a prestare
fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta
esecuzione del contratto.
2. Il venditore e' in ogni caso obbligato a prestare fidejussione
bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto
sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a
pena di nullita'.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre
all'acquirente la preventiva escussione del venditore".
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4,
lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le
commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle
controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti
inerenti la fornitura di servizi turistici. E' fatta salva la
facolta' degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di
controversie con le imprese turistiche, di avvalersi delle
associazioni dei consumatori.
Note all'art. 4:
- Il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427,
recante "Attuazione della direttiva 94/47/CEE concernente
la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti
relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a
tempo parziale di beni immobili" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1998.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto
legislativo n. 427/1998, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "contratto : uno o piu' contratti della durata di
almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo
globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di
costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un
diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il
godimento su uno o piu' beni immobili, per un periodo
determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una
settimana;
b) "venditore : la persona fisica o giuridica che,
nell'ambito della sua attivita' professionale, costituisce,
trasferisce o promette di costituire o di trasferire il
diritto oggetto del contratto; al venditore e' equiparato
ai fini dell'applicazione del presente decreto colui che, a
qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il
trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto
oggetto del contratto;
c) "acquirente : la persona fisica, che non agisce
nell'ambito della sua attivita' professionale, in favore
della quale si costituisce, si trasferisce o si promette di
costituire o di trasferire il diritto oggetto del
contratto:
d) "bene immobile : un immobile, anche con
destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso
abitazione e per uso alberghiero o per uso
turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del
contratto.".
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante
"Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura" e' pubblicata nel supplemento
ordinario n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio
1994.
- Il testo dell'art. 2, comma 4, lettera a) della
citata legge 29 dicembre 1993, n. 580 e' il seguente:
"4. Le camere di commercio singolarmente o in forma
associata possono tra l'altro:
a) promuovere la costituzione di commissioni
arbitrali e conciliative per la risoluzione delle
controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed
utenti".