Art. 5. 
                     (Sistemi turistici locali) 
 
1. Si definiscono  sistemi  turistici  locali  i  contesti  turistici
omogenei o integrati, comprendenti ambiti  territoriali  appartenenti
anche a regioni diverse,  caratterizzati  dall'offerta  integrata  di
beni culturali, ambientali e di  attrazioni  turistiche,  compresi  i
prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale,  o  dalla
presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate. 
2.  Gli  enti  locali  o  soggetti  privati,  singoli  o   associati,
promuovono  i  sistemi   turistici   locali   attraverso   forme   di
concertazione  con  gli  enti  funzionali,  con  le  associazioni  di
categoria che  concorrono  alla  formazione  dell'offerta  turistica,
nonche' con i soggetti pubblici e privati interessati. 
3.  Nell'ambito  delle  proprie  funzioni  di  programmazione  e  per
favorire l'integrazione tra politiche  del  turismo  e  politiche  di
governo  del  territorio  e  di  sviluppo   economico,   le   regioni
provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  approvato  con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  del  titolo  II,  capo
III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a  riconoscere  i
sistemi turistici locali di cui al presente articolo. 
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina  comunitaria  in
materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti  delle
risorse rivenienti dal Fondo di cui  all'articolo  6  della  presente
legge, definiscono le modalita' e la  misura  del  finanziamento  dei
progetti di sviluppo dei sistemi  turistici  locali,  predisposti  da
soggetti pubblici o  privati,  in  forma  singola  o  associata,  che
perseguono, in particolare, le seguenti finalita': 
a) sostenere attivita' e processi di aggregazione e  di  integrazione
tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa,  consortile  e
di affiliazione; 
b) attuare interventi intersettoriali ed  infrastrutturali  necessari
alla qualificazione dell'offerta turistica  e  alla  riqualificazione
urbana  e  territoriale  delle  localita'  ad  alta   intensita'   di
insediamenti turistico-ricettivi; 
c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e
di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo  alla  promozione
degli standard dei servizi al turista, di cui all'articolo  2,  comma
4, lettera a); 
d)  sostenere  la  riqualificazione  delle  imprese  turistiche,  con
priorita' per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la
classificazione e la standardizzazione  dei  servizi  turistici,  con
particolare riferimento allo  sviluppo  di  marchi  di  qualita',  di
certificazione ecologica e  di  qualita',  e  di  club  di  prodotto,
nonche' alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale; 
e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici  tipici,
per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in  Italia  e
all'estero. 
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  a
decorrere  dall'esercizio   finanziario   2001,   nell'ambito   delle
disponibilita' assegnate dalla legge finanziaria al Fondo  unico  per
gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo  52  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento  a
favore dei sistemi turistici locali per i progetti  di  sviluppo  che
prestino ambiti interregionali  o  sovraregionali.  Con  decreto  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i  criteri  e
le modalita' per la gestione dell'intervento del Fondo unico per  gli
incentivi alle imprese. 
6. Possono essere destinate  ulteriori  provvidenze  ed  agevolazioni
allo  sviluppo  dei  sistemi  turistici   locali,   con   particolare
riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un
afflusso di turisti tale da alterare, in  un  periodo  dell'anno  non
inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti. 
 
          Note all'art. 5:
              - Il   decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,
          recante  "Testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento degli
          enti  locali"  e'  pubblicato  nel supplemento ordinario n.
          162/L alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000.
              - Il  titolo  II, capo V del citato decreto legislativo
          disciplina soggetti e forme associative.
              - Il titolo II, capo III del citato decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n. 112, disciplina lo sviluppo economico e
          le   attivita'   produttive   relativamente   alla  materia
          industria.
              - La legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di
          finanza  pubblica  per la stabilizzazione e lo sviluppo" e'
          pubblicata nel supplemento ordinario n. 210/L alla Gazzetta
          Ufficiale  n.  302  del  29 dicembre  1998. L'art. 52 cosi'
          recita:
              "Art.  52 (Fondo unico per gli incentivi alle imprese e
          disposizioni  concernenti  le  grandi  imprese  in stato di
          insolvenza).  - 1. Le disposizioni dell'art. 10, comma 2, e
          dell'art.  7,  comma  9,  del  decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n.  123,  si  applicano,  a decorrere dal 1999, alle
          autorizzazioni  legislative  di spesa e dai rifinanziamenti
          concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti dal
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
              2.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato,   previo   parere   delle
          commissioni   parlamentari   competenti,   e'  disposta  la
          ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari
          interventi.
              3.  Il  decreto  legislativo previsto dall'art. 1 della
          legge 30 luglio 1998, n. 274, in materia di amministrazione
          straordinaria  delle grandi imprese in stato di insolvenza,
          e'  emanato  entro  il  30 settembre  1999,  sulla base dei
          principi  e  dei  criteri direttivi indicati nella medesima
          legge.
              4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  al  fine  di consentire il
          perseguimento   delle   finalita'   di  salvaguardia  delle
          attivita'  produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto
          conto  dell'interesse  dei  creditori,  puo' autorizzare la
          prosecuzione  dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore
          anno,  oltre  i  termini di cui al primo e al secondo comma
          dell'art.  2  del  decreto-legge  30 gennaio  1979,  n. 26,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1979,
          n.  95,  e  successive  modificazioni.  Detta previsione si
          applica    anche    nei    confronti   delle   imprese   in
          amministrazione  straordinaria  per  le  quali  la scadenza
          dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998.".