Art. 5.
(Sistemi turistici locali)
1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici
omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti
anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di
beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i
prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla
presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati,
promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di
concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di
categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica,
nonche' con i soggetti pubblici e privati interessati.
3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per
favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di
governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni
provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo
III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i
sistemi turistici locali di cui al presente articolo.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle
risorse rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 6 della presente
legge, definiscono le modalita' e la misura del finanziamento dei
progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da
soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che
perseguono, in particolare, le seguenti finalita':
a) sostenere attivita' e processi di aggregazione e di integrazione
tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e
di affiliazione;
b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari
alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione
urbana e territoriale delle localita' ad alta intensita' di
insediamenti turistico-ricettivi;
c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e
di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione
degli standard dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma
4, lettera a);
d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con
priorita' per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la
classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con
particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualita', di
certificazione ecologica e di qualita', e di club di prodotto,
nonche' alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;
e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici,
per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e
all'estero.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle
disponibilita' assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per
gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a
favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che
prestino ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e
le modalita' per la gestione dell'intervento del Fondo unico per gli
incentivi alle imprese.
6. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni
allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare
riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un
afflusso di turisti tale da alterare, in un periodo dell'anno non
inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.
Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali" e' pubblicato nel supplemento ordinario n.
162/L alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000.
- Il titolo II, capo V del citato decreto legislativo
disciplina soggetti e forme associative.
- Il titolo II, capo III del citato decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, disciplina lo sviluppo economico e
le attivita' produttive relativamente alla materia
industria.
- La legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" e'
pubblicata nel supplemento ordinario n. 210/L alla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998. L'art. 52 cosi'
recita:
"Art. 52 (Fondo unico per gli incentivi alle imprese e
disposizioni concernenti le grandi imprese in stato di
insolvenza). - 1. Le disposizioni dell'art. 10, comma 2, e
dell'art. 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, si applicano, a decorrere dal 1999, alle
autorizzazioni legislative di spesa e dai rifinanziamenti
concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previo parere delle
commissioni parlamentari competenti, e' disposta la
ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari
interventi.
3. Il decreto legislativo previsto dall'art. 1 della
legge 30 luglio 1998, n. 274, in materia di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza,
e' emanato entro il 30 settembre 1999, sulla base dei
principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima
legge.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il
perseguimento delle finalita' di salvaguardia delle
attivita' produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto
conto dell'interesse dei creditori, puo' autorizzare la
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore
anno, oltre i termini di cui al primo e al secondo comma
dell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1979,
n. 95, e successive modificazioni. Detta previsione si
applica anche nei confronti delle imprese in
amministrazione straordinaria per le quali la scadenza
dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998.".