Art. 6
Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica
1. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta turistica, e'
istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato
dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita
dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5.
2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per
cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
che erogano le somme per gli interventi di cui al medesimo comma. I
criteri e le modalita' di ripartizione delle disponibilita' del Fondo
sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al
comma 1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita la
citata Conferenza unificata. A tale fine le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti
locali promotori e le associazioni di categoria interessate, piani di
interventi finalizzati al miglioramento della qualita' dell'offerta
turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi
turistici locali di cui all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti
con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, predispone la
graduatoria, ed eroga i contributi entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della stessa.
Note all'art. 6:
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
- Si riporta il testo dell' art. 8:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente delle
province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione
nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI
e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei
quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI, o dell'UNCEM.
4. La conferenza unificata di cui al comma 1, e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".