IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 195, cosi' come
modificato  dal  decreto  legislativo  31 marzo 2000, n. 129, recante
norme  sulle  "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di
impiego del personale di polizia e delle Forze armate";
  Visti  gli  articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195
del 1995, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le
procedure  negoziali  e  di  concertazione - da avviare, sviluppare e
concludere  con  carattere di contestualita' - ai fini della adozione
di  separati  decreti  del  Presidente  della  Repubblica concernenti
rispettivamente   il  personale  delle  Forze  di  polizia  anche  ad
ordinamento  militare e quello delle Forze Armate, con esclusione dei
dirigenti civili e militari nonche' del personale di leva e di quello
ausiliario di leva;
  Viste  le  disposizioni  degli  articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  e  successive  modifiche ed
integrazioni,  che  individuano  le delegazioni di parte pubblica, le
delegazioni  sindacali  ed i rappresentanti del consiglio centrale di
rappresentanza  che partecipano alle richiamate procedure negoziali e
di   concertazione,  rispettivamente  per  le  Forze  di  polizia  ad
ordinamento   civile   (polizia   di   Stato,   Corpo  della  polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia
ad  ordinamento  militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia
di finanza) e per le Forze armate;
  Viste  in  particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
1,  lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo
12  maggio  1995,  n.  195,  e  successive modifiche ed integrazioni,
riguardanti   le   delegazioni   e   le   procedure  negoziali  e  di
concertazione,  rispettivamente  per  il  personale  delle  Forze  di
polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare in precedenza indicate;
  Visto  il  decreto  del  Ministro per la funzione pubblica 29 marzo
2000,   recante:  "Individuazione  della  delegazione  sindacale  che
partecipa  alle  trattative per la definizione dell'accordo sindacale
per il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il
personale  delle  Forze  di polizia ad ordinamento civile (polizia di
Stato,  Corpo  della  polizia  penitenziaria  e Corpo forestale dello
Stato)";
  Vista  l'"ipotesi  di  accordo  sindacale"  riguardante  il biennio
2000-2001,  per  la  parte  economica, per il personale non dirigente
delle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato, Corpo
di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta
-  ai  sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni - in data
24  gennaio 2001 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti
organizzazioni  sindacali  rappresentative sul piano nazionale per la
polizia  di  Stato: SIULP-SIAP - Federazione SILP per la CGIL/UILPS -
Patto  federativo Italia sicura (Patto federale tra ANIP-Rinnovamento
sindacale-U.S.P.)  -  COISP;  per  la  polizia penitenziaria: SAPPE -
CISL/polizia penitenziaria - CGIL/polizia penitenziaria - UIL/polizia
penitenziaria  -  SINAPPE  -  Coordinamento  sindacale  SIALPE/SAG  -
Coordinamento nazionale polizia penitenziaria FFP CISAL; per il Corpo
forestale  dello  Stato:  SAPAF  - CISL/Corpo forestale dello Stato -
UIL/Corpo  forestale  dello  Stato  - SAPECOFS - CGIL/Corpo forestale
dello Stato;
  Visto  lo "schema di provvedimento di concertazione" riguardante il
biennio  2000-2001, per gli aspetti retributivi, per il personale non
dirigente  delle  Forze  di polizia ad ordinamento militare (Arma dei
carabinieri  e Corpo della guardia di finanza), concertato - ai sensi
delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n.  195  e  successive modifiche ed integrazioni - in data 24 gennaio
2001,  dalla  delegazione  di  parte  pubblica,  dal Comando generale
dell'Arma  dei  carabinieri,  dal  Comando  generale  del Corpo della
guardia  di  finanza, dalle sezioni COCER carabinieri e COCER guardia
di  finanza;  le  predette  sezioni  COCER  non hanno sottoscritto lo
schema concertato;
  Viste le osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e
6  del  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n. 195, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il
2000);
  Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il
2001);
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo  7,  comma  2,  ultimo  periodo, del legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
seduta  del  2  febbraio  2001, con la quale sono stati approvati, ai
sensi  del  citato  articolo  7, comma 11, del decreto legislativo 12
maggio  1995,  n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, previa
verifica delle compatibilita' finanziarie ed esame delle osservazioni
di  cui  ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo
sindacale  riguardante  il  personale  non  dirigente  delle Forze di
polizia   ad   ordinamento   civile  e  lo  schema  di  provvedimento
riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza
indicati;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica, di concerto con i Ministri del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, dell'interno,
della  difesa,  delle  finanze,  della  giustizia  e  delle politiche
agricole e forestali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Area di applicazione e durata
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1, lettera a), del decreto
legislativo  12  maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'articolo 1
del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, il presente decreto si
applica  al  personale  dei  ruoli  della polizia di Stato, del Corpo
della  polizia  penitenziaria  e del Corpo forestale dello Stato, con
esclusione  dei  rispettivi  dirigenti  e del personale ausiliario di
leva.
  2.  Il  presente  decreto  concerne  gli  aspetti retributivi ed e'
valido per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.
  3.  Dopo  un  periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1
sara'  corrisposto,  a  partire  dal  mese  successivo,  un  elemento
provvisorio  della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di
inflazione  programmato,  applicato  ai livelli retributivi tabellari
vigenti,  inclusa  l'indennita'  integrativa speciale. Dopo ulteriori
tre  mesi  di  vacanza  contrattuale,  detto  importo  sara'  pari al
cinquanta  per  cento  del tasso di inflazione programmato e cessa di
essere  erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal
nuovo  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  emanato  ai sensi
dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  a), del decreto legislativo n.
195/1995,  come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 31
marzo 2000, n. 129.
 
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'articolo   10,   comma   3,   del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei D.P.R. e sulle pubblicazioni ufficiali
          della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce, tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valori di
          legge ed i regolamenti.
              -  Il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  195,
          recante  "Attuazione  dell'articolo  2  della legge 6 marzo
          1992,  n.  216,  in materia di procedure per disciplinare i
          contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze
          di polizia e delle Forze armate", cosi' come modificato dal
          decreto   legislativo   31 marzo   2000,   n.  129  recante
          "Disposizioni   integrative  e  correttive  pubblicato  nel
          Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio
          1995, n. 122;
              -   Il  decreto  legislativo  31 marzo  2000,  n.  129,
          recante:  "Disposizioni integrative e correttive al decreto
          legislativo  12 maggio 1995, n. 195, in materia di rapporto
          di  impiego  del  personale  delle Forze di polizia e delle
          Forze   armate,   a  norma  dell'articolo  18  della  legge
          28 luglio   1999,   n.   266"   e'  pubblicato,  nel  testo
          aggiornato,   nel   Supplemento   ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale del 23 maggio 2000, n. 118.
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 1, 2 e 7 del
          citato  decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 195, come
          modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129:
              "Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
          disciplinano  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
          personale  delle  Forze  di  polizia  anche  ad ordinamento
          militare   e  delle  Forze  armate,  esclusi  i  rispettivi
          dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
          quello  ausiliario  di  leva,  sono  stabilite dal presente
          decreto  legislativo.  Il rapporto di impiego del personale
          civile   e   militare   con  qualifica  dirigenziale  resta
          disciplinato    dai   rispettivi   ordinamenti   ai   sensi
          dell'articolo 2,  comma  4,  e delle altre disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29 e successive
          modificazioni ed integrazioni.
              2.  Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
          le  modalita'  e  per  le  materie  indicate negli articoli
          seguenti,   si  concludono  con  l'emanazione  di  separati
          decreti   del   Presidente   della  Repubblica  concernenti
          rispettivamente  il  personale delle Forze di polizia anche
          ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.".
              "Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
          della   Repubblica   di   cui   all'articolo 1,   comma  2,
          concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato:
                a) per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  civile  (Polizia di Stato, Corpo della polizia
          penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
          accordo  sindacale  stipulato  da  una delegazione di parte
          pubblica  composta  dal  Ministro per la funzione pubblica,
          che  la  presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
          della  difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle
          risorse    agricole,   alimentari   e   forestali   o   dai
          Sottosegretari  di Stato rispettivamente delegati, e da una
          delegazione  sindacale  composta  dai  rappresentanti delle
          organizzazioni  sindacali maggiormente  rappresentative sul
          piano  nazionale  del personale della Polizia di Stato, del
          Corpo  della  polizia  penitenziaria  e del Corpo forestale
          dello  Stato  individuate  con  decreto del Ministro per la
          funzione  pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti
          per   il   pubblico  impiego  in  materia  di  accertamento
          della maggiore rappresentativita' sindacale;
                b) per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  militare  (Arma  dei carabinieri e Corpo della
          guardia  di  finanza),  a  seguito  di  concertazione fra i
          Ministri  indicati  nella  lettera A) o i Sottosegretari di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito  delle  delegazioni dei Ministri della difesa e
          delle   finanze,   i   Comandanti  generali  dell'Arma  dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di rappresentanza
          (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
              2.  Il  decreto  del Presidente della Repubblica di cui
          all'articolo 1,  comma  2,  concernente  il personale delle
          Forze  armate  e'  emanato a seguito di concertazione tra i
          Ministri  per  la  funzione  pubblica,  del  tesoro e della
          difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati,
          alla  quale  partecipano, nell'ambito della delegazione del
          Ministro  della  difesa  il  Capo  di  Stato maggiore della
          difesa  o  suoi  delegati ed i rappresentanti del Consiglio
          centrale  di rappresentanza (COCER Sezioni Esercito, Marina
          ed Aeronautica).
              3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
          al  comma  1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
          ciascuna  organizzazione  sindacale.  Nelle delegazioni dei
          Ministeri  della  difesa e delle finanze di cui al comma 1,
          lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari
          partecipano  con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione del
          Consiglio  centrale  di  rappresentanza (COCER), in modo da
          consentire   la   rappresentanza   di  tutte  le  categorie
          interessate.".
              "Art.   7   (Procedimento).   -  1.  Le  procedure  per
          l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
          cui   all'articolo 2  sono  avviate  dal  Ministro  per  la
          funzione  pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di
          scadenza  previsti  dai precedenti decreti. Tali procedure,
          che  hanno  inizio  contemporaneamente,  si  sviluppano con
          carattere di contestualita' nelle fasi successive, compresa
          quella   della  sottoscrizione  della  ipotesi  di  accordo
          sindacale,  per  quanto  attiene  alle  Forze di polizia ad
          ordinamento  civile,  e  della predisposizione degli schemi
          dei  relativi  provvedimenti, per quanto attiene alle Forze
          di  polizia  ad  ordinamento  militare e al personale delle
          Forze armate.
              2.  Al  fine  di  assicurare  condizioni di sostanziale
          omogeneita',  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica, in
          qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
          nell'ambito  delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
          convocare,  anche  congiuntamente,  le delegazioni di parte
          pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
          Comandi  generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
          di finanza e dei COCER di cui all'articolo 2, nonche' delle
          organizzazioni  sindacali maggiormente  rappresentative sul
          piano  nazionale  delle  Forze  di  polizia  ad ordinamento
          civile di cui al medesimo articolo 2.
              3.   Le  trattative  per  la  definizione  dell'accordo
          sindacale  riguardante  le  Forze di polizia ad ordinamento
          civile  di  cui  all'articolo 2,  comma  1,  lettera a), si
          svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle
          organizzazioni  sindacali  legittimate  a  parteciparvi  ai
          sensi  della  citata  disposizione  e  si concludono con la
          sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
              4.    Le    organizzazioni    sindacali    dissenzienti
          dall'ipotesi   di   accordo  di  cui  al  comma  3  possono
          trasmettere  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla
          sottoscrizione dell'accordo.
              5.  Le  delegazioni  dei Comandi generali dell'Arma dei
          carabinieri  e  della  Guardia  di finanza e rappresentanti
          delle rispettive sezioni COCER partecipano ai lavori per la
          formazione  dello  schema  di  provvedimento riguardante le
          Forze   di   polizia   ad   ordinamento   militare  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera b).
              6.  Le  Sezioni  Carabinieri  e  Guardia di finanza del
          Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di  cui  al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
          al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
          competenti,  le  loro  osservazioni  in  ordine al predetto
          schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
              7.  I  rappresentanti dello Stato maggiore difesa e del
          COCER  (Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) partecipano
          ai  lavori  per la formazione dello schema di provvedimento
          riguardante le Forze armate.
              8.  Le  sezioni  Esercito,  Marina  ed  Aeronautica del
          Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di  cui  al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
          al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
          competenti  le  loro  osservazioni  in  ordine  al predetto
          schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
              9.   Per   la  formulazione  di  pareri,  richieste  ed
          osservazioni   sui   provvedimenti   in  concertazione,  il
          Consiglio  centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
          delibera  nei  comparti.  I comparti interessati sono due e
          sono  formati  rispettivamente  dai  delegati  con rapporto
          d'impiego  delle sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
          dai   delegati   con   rapporto   d'impiego  delle  Sezioni
          Carabinieri e Guardia di finanza.
              10.  L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
          gli  schemi  di  provvedimento  di  cui ai commi 5 e 7 sono
          corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
          del  personale  interessato,  i  costi  unitari e gli oneri
          riflessi    del    trattamento    economico,   nonche'   la
          quantificazione   complessiva   della   spesa,  diretta  ed
          indiretta,  ivi  compresa quella eventualmente rimessa alla
          contrattazione    decentrata,   con   l'indicazione   della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'  dei  predetti  atti,  prevedendo,  altresi',  la
          possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
          sospenderne  l'esecuzione  parziale,  o  totale, in caso di
          accertata  esorbitanza  dai  limiti  di spesa. Essi possono
          prevedere  la  richiesta  -  da  parte della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  o  delle organizzazioni sindacali
          firmatarie  ovvero  delle sezioni COCER, per il tramite dei
          rispettivi  Comandi  generali  o dello Stato maggiore della
          difesa  -  al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
          pubblico  impiego  (istituito presso il Consiglio nazionale
          dell'economia  e  del  lavoro  dall'articolo 10 della legge
          30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
          costi  esorbitanti  sulla base delle rilevazioni effettuate
          dalla  Ragioneria  generale  dello  Stato, dal Dipartimento
          della   funzione  pubblica  e  dall'Istituto  nazionale  di
          statistica.  Il  nucleo  si pronuncia entro quindici giorni
          dalla  richiesta.  L'ipotesi  di  accordo  sindacale  ed  i
          predetti  schemi  di provvedimento non possono in ogni caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria  e  nel  provvedimento  collegato,  nonche' nel
          bilancio.  In  nessun  caso  possono  essere previsti oneri
          aggiuntivi,  diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo  di
          validita'  dei  decreti  del Presidente della Repubblica di
          cui   al   comma  11,  in  particolare  per  effetto  della
          decorrenza dei benefici a regime.
              11.  Il  Consiglio  dei Ministri, entro quindici giorni
          dalla  sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo  sindacale
          riguardante  le  Forze  di  polizia ad ordinamento civile e
          dalla   formulazione   degli   schemi   dei   provvedimenti
          riguardanti   rispettivamente   le   Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  militare  e  le  Forze  armate,  verificate le
          compatibilita'  finanziarie ed esaminate le osservazioni di
          cui  ai  commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo e gli
          schemi  dei  decreti del Presidente della Repubblica di cui
          all'articolo 1,  comma 2. I decreti sono adottati in deroga
          all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  e si prescinde dal parere del Consiglio di
          Stato.
              12.  La disciplina emanata con i decreti del Presidente
          della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
          per   gli   aspetti   normativi   e   biennali  per  quelli
          retributivi,  a  decorrere dai termini di scadenza previsti
          dai   precedenti   decreti,   e   conserva  efficacia  fino
          all'entrata in vigore dei decreti successivi.
              13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
          al  presente  decreto  non  vengano  definiti, per la parte
          relativa  ai trattamenti economici accessori, entro novanta
          giorni  dall'inizio  delle  relative  procedure, il Governo
          riferisce  alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato della
          Repubblica  nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi
          regolamenti.".
              -   Si  riporta  l'articolo 17,  comma  1  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri).:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.".
          Nota all'art. 1:
              -  Per il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo
          n.  195/1995,  come  modificato  dal decreto legislativo n.
          129/2000 vedi note alle premesse.