Art. 10.
                      Indennita' di bilinguismo
  1.  A  decorrere  dal  1o  gennaio  2001,  l'indennita' speciale di
seconda  lingua,  corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23
ottobre  1961,  n.  1165,  come  modificato dal decreto legislativo 9
settembre  1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1, comma 1,
in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento
e  aventi  competenza  regionale,  incrementata  dall'articolo  1 del
decreto  del  Ministro  del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata
nelle seguenti misure mensili lorde:
    Attestato di conoscenza della lingua:


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                               -
Attestato A....             408.000
Attestato B....             340.000
Attestato C....             272.000
Attestato D....             245.000.
  2.  A  decorrere  dal  1o  gennaio  2001,  l'indennita' speciale di
seconda  lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30 maggio 1988, n. 287, al
personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio presso uffici o
enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta,
incrementata  dall'articolo  1 del decreto del Ministro del tesoro 22
dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:


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                               -
Prima fascia....            408.000
Seconda fascia....          340.000
Terza fascia....            272.000
Quarta fascia....           245.000.
 
          Note all'art. 10:
              - La  legge 23 ottobre 1961, n. 1165, reca: "Indennita'
          speciale  di  seconda  lingua  ai magistrati, ai dipendenti
          civili  dello  Stato, compresi quelli delle Amministrazioni
          con  ordinamento  autonomo, ed agli appartenenti alle Forze
          Armate  e  dai  Corpi  organizzati militarmente in servizio
          nella  provincia  di  Bolzano  o  presso  uffici sedenti in
          Trento  ed  aventi  competenza  regionale". Si trascrive il
          testo dell'art. 1:
              "Art.  1 - Ferme restando le disposizioni dello statuto
          speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, delle norme di
          attuazione  e  delle  leggi vigenti in materia di uso della
          lingua  tedesca  ed  in  materia  di ammissione ai pubblici
          uffici,  ai  dipendenti civili dello Stato, compresi quelli
          delle   Amministrazioni   con   ordinamento   autonomo,  ai
          magistrati  dell'ordine  giuridico e della Corte dei conti,
          ed  agli appartenenti, non di leva, alle Forze Armate ed ai
          Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia
          di  Bolzano  o uffici sedenti in Trento e aventi competenza
          regionale,   che   abbiano   superato  l'esame  o  ottenuta
          l'attestazione  di cui all'articolo 2 della presente legge,
          viene  attribuita un'indennita' speciale di seconda lingua,
          cumulabile  con  tutte  le altre indennita', nelle seguenti
          misure:
                a)  per  il  personale  delle  carriere  direttive, i
          magistrati e gli ufficiali: L. 30.000;
                b) per  il  personale  delle  carriere  di concetto e
          equiparate: L. 25.000;
                c)  per  il  personale  delle  carriere  esecutive ed
          equiparate ed i sottufficiali: L. 20.000;
                d) per  il  personale  delle  carriere  ausiliarie ed
          equiparate,   per   gli  operai  permanenti,  temporanei  e
          giornalieri,  per  i  procaccia  postali e per il rimanente
          personale militare: L. 18.000.
              Detta  indennita' da corrispondersi mensilmente, non e'
          computabile  agli  effetti  del trattamento di quiescenza e
          non  viene  corrisposta  durante i periodi di destinazione,
          anche  temporanea,  in  sedi  od  uffici  diversi da quelli
          indicati nel primo comma del presente articolo".
              - Il  decreto  legislativo  9 settembre  1997,  n. 354,
          reca:  "Norme  di  attuazione  dello statuto speciale della
          regione   Trentino   Alto   Adige  recanti  integrazioni  e
          modifiche   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          26 luglio  1976,  n.  752,  concernente proporzionale negli
          uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza
          delle due lingue nel pubblico impiego".
              -  Si  riporta  il  testo  del decreto del Ministro del
          tesoro  22 dicembre  1992, recante: "Rideterminazione delle
          misure  dell'indennita'  speciale di seconda lingua, dovuta
          al  personale  dei  vari  comparti  del pubblico impiego in
          servizio   presso  uffici  o  enti  ubicati  nella  regione
          Trentino-Alto Adige", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
          Serie generale - del 26 febbraio 1993, n. 47:
              "A   decorrere   dal   5 settembre   1992   le   misure
          dell'indennita'    speciale    di   seconda   lingua   sono
          rideterminate come segue:
                da L. 301.278 a L. 337.130;
                da L. 251.065 a L. 280.942;
                da L. 200.852 a L. 224.753;
                da L. 180.766 a L. 202.277".
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          30 maggio  1988,  n. 287 reca: "Norme per la corresponsione
          dell'indennita'  di  bilinguismo  al personale dei comparti
          del  pubblico  impiego  in  servizio  presso  uffici o enti
          ubicati  nella  regione  autonoma  a statuto speciale Valle
          d'Aosta". Il testo dell'art. 3 recita:
              "Art.  3.  - 1. Ai dipendenti indicati nell'articolo 1,
          che  abbiano  sostenuto con esito favorevole l'accertamento
          della  conoscenza  della  lingua francese, viene attribuita
          l'indennita'  speciale  di  seconda  lingua  cumulabile con
          tutte  le  altre  indennita'  nelle seguenti misure mensili
          lorde  per il periodo compreso fra il 1o gennaio 1986 ed il
          4 settembre 1986:
                prima fascia: personale inquadrato al settimo livello
          retributivo e superiori: L. 210.405;
                seconda  fascia:  personale  inquadrato  al  quinto e
          sesto livello retributivo: L. 175.338;
                terza  fascia: personale inquadrato al quarto e terzo
          livello retributivo: L. 140.270;
                quarta  fascia:  personale  inquadrato  al  secondo e
          primo livello retributivo: L. 125.243.
              A  decorrere  dal  5 settembre  1986 l'indennita' viene
          corrisposta nei seguenti importi mensili lordi:

                                              Lire
                                               -
      Prima fascia:....                     241.965;
      Seconda fascia:....                   201.638;
      Terza fascia:....                     161.310;
      Quarta fascia:....                    145.179.

              2. Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non
          e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e
          non  viene  corrisposta  durante  i periodi di destinazione
          anche   temporanea  in  sedi  od  uffici  non  ubicati  nel
          territorio della regione della Valle d'Aosta.
              3.  L'indennita'  speciale di bilinguismo e' rivalutata
          ogni  due  anni  in  misura  proporzionale  alle variazioni
          dell'indice  del  costo della vita verificatesi nel biennio
          precedente  con decreto del Ministro del tesoro, secondo le
          modalita'  previste  dall'articolo 6  della legge 13 agosto
          1980, n. 454".
              -  Si  riporta  il  testo  del decreto del Ministro del
          tesoro  22 dicembre  1992, recante: "Rideterminazione delle
          misure  dell'indennita' di bilinguismo, dovuta al personale
          dei  vari  comparti del pubblico impiego in servizio presso
          uffici   o  enti  ubicati  nella  regione  Valle  d'Aosta",
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del
          26 febbraio 1993, n. 47:
              "A   decorrere   dal   5 settembre   1992   le   misure
          dell'indennita'  di  bilinguismo  di cui all'articolo 3 del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio
          1988, n. 287, sono rideterminate come segue:
                Prima fascia: da L. 301.278 a L. 337.130;
                Seconda fascia: da L. 251.065 a L. 280.942;
                Terza fascia: da L. 200.852 a L. 224.753;
                Quarta fascia: da L. 180.766 a L. 202.277".