Art. 11.
          Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
  1.  Per  ogni forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico
per  l'efficienza  dei  servizi istituzionali, di cui all'articolo 14
del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e'
incrementato:
    a)  per  l'anno 2001 dall'importo derivante dalla riduzione di un
ulteriore  3  per  cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi
per lavoro straordinario;
    b)  per  gli  anni 2000 e 2001 dalle somme di cui all'articolo 19
della  legge  23 dicembre 1999, n. 488, e all'articolo 50 della legge
23   dicembre   2000,   n.   388,   di  pertinenza  di  ogni  singola
amministrazione, come da tabella I allegata al presente decreto. Tali
somme,   ove   non  utilizzate  nell'esercizio  di  competenza,  sono
riassegnate per le medesime esigenze nell'anno successivo.
 
          Note all'art. 11:
              - Si trascrive il testo dell'art. 14 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 254/1999:
              "Art.   14   (Fondo   per   l'efficienza   dei  servizi
          istituzionali).   -   1.  Per  ogni  forza  di  polizia  ad
          ordinamento   civile  e'  costituito  un  Fondo  unico  per
          l'efficienza  dei  servizi  istituzionali  alimentato dalle
          seguenti risorse economiche:
                a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento
          dello  0,8%  di  cui  all'articolo 2, comma 10, della legge
          23 dicembre 1998, n. 449;
                b) i risparmi di spesa di gestione nelle misure e nei
          limiti   previsti  dall'articolo 43  comma  7  della  legge
          27 dicembre 1997 n. 449;
                c)  le risorse provenienti da specifiche disposizioni
          normative    che    destinano   risparmi   per   promuovere
          miglioramenti dell'efficienza dei servizi;
                d) gli importi derivanti dalla riduzione, pari all'1%
          per  il  1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001, degli
          stanziamenti  relativi ai compensi per lavoro straordinario
          previsti negli appositi capitoli di bilancio;
                e)   l'importo   pro-quota   di   cui   al   comma  2
          dell'articolo 10.".
              - La legge 23 dicembre 1999, n. 488 reca: "Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria per l'anno 2000)". Si riporta il
          testo dell'art. 19:
              "Art. 19 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto
          disposto    dall'articolo 52    del   decreto   legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29,  le successive modificazioni, la
          spesa  per  gli  anni 2000, 2001 e 2002 relative ai rinnovi
          contrattuali   del   personale   dipendente   dei  comparti
          ministeri,  delle aziende ed amministrazioni dello Stato ed
          ordinamento   autonomo  e  della  scuola,  e'  determinata,
          rispettivamente,  in  lire  629  miliardi,  in  lire  1.761
          miliardi e in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da
          destinare   alla   contrattazione   integrativa.   Tutti  i
          provvedimenti  e  le  iniziative  di  attuazione  del nuovo
          ordinamento  del  personale,  ad  eccezione dei passaggi da
          un'area   funzionale   all'altra,   continuano   ad  essere
          finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di
          amministrazione  e  in  ogni caso con quelle destinate alla
          contrattazione integrativa.
              2.    Le   somme   occorrenti   per   corrispondere   i
          miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2,
          comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 per
          gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate rispettivamente
          in  lire  236  miliardi, in lire 660 miliardi e in lire 850
          miliardi.  Per  le  finalita'  di cui all'articolo 19 della
          legge  28 luglio  1999,  n. 266, un'ulteriore somma di lire
          100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, e' utilizzata
          nell'ambito  dei  procedimenti  negoziali  per il personale
          delle  carriere  diplomatica  e prefettizia e, ai sensi del
          comma   4  del  medesimo  articolo  19,  per  il  personale
          dirigente delle Forze armate e delle forze di polizia.
              3.  Le  somme  di  cui  ai  commi  1  e 2 costituiscono
          l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma
          3,  lettera  h),  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468, e
          successive modificazioni.
              4. (Omissis).
              5.  Le  somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive
          degli  oneri  contributivi  per  pensioni di cui alla legge
          8 agosto  1995,  n.  335,  e  successive  modificazioni,  e
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".
              - La legge 23 dicembre 2000, n. 388 reca: "Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria  2001)".  Si  riporta  il  testo
          dell'art. 50:
              "Art. 50 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto
          disposto   dall'articolo   52   del   decreto   legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive modificazioni, la
          spesa   relativa  ai  rinnovi  contrattuali  del  personale
          dipendente   del   comparto  Ministeri,  delle  aziende  ed
          amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della
          scuola,  e'  rideterminata,  per ciascuno degli anni 2001 e
          2002,  in  lire  3.047  miliardi,  ivi comprese le somme da
          destinare  alla contrattazione integrativa e fermo restando
          quanto  previsto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo,
          della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
              2.    Le   somme   occorrenti   per   corrispondere   i
          miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2,
          comma  4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive  modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno
          degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.
              3.  In  aggiunta  a quanto previsto dal comma 1, per il
          personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire
          il   processo   di  attuazione  dell'autonomia  scolastica,
          l'ammodernamento  del  sistema  e  il  miglioramento  della
          funzionalita'  della  docenza,  e'  stanziata, per ciascuno
          degli  anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di
          cui  lire  850  miliardi  per  l'incremento  delle  risorse
          destinate  alla  contrattazione  integrativa  del personale
          docente,   lire   200  miliardi  destinate  alla  dirigenza
          scolastica  e  lire  50 miliardi per il finanziamento della
          retribuzione   accessoria   del  personale  amministrativo,
          tecnico  ed  ausiliario  trasferito  dagli enti locali allo
          Stato  ai  sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999,
          n. 124. Per il perseguimento, con carattere di continuita',
          degli   obiettivi  di  valorizzazione  professionale  della
          funzione  docente  e'  autorizzata  la  costituzione  di un
          apposito  fondo, da iscrivere nello stato di previsione del
          Ministero  della  pubblica istruzione, dell'importo di lire
          400  miliardi  per  l'anno  2002  e  di lire 600 miliardi a
          decorrere   dall'anno   2003,  da  utilizzare  in  sede  di
          contrattazione  integrativa.  Il  fondo viene ripartito con
          decreti  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica,  su  proposta del Ministro della
          pubblica  istruzione. In sede di contrattazione integrativa
          sono  utilizzate  anche  le  somme  relative  all'anno 2000
          destinate  alla  carriera  professionale  dei  docenti  del
          contratto  collettivo  nazionale  integrativo  del comparto
          scuola  per  gli  anni  1998-2001 sottoscritto il 31 agosto
          1999,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999.
              4.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  dal  comma 1, in
          relazione   al  nuovo  assetto  retributivo  del  personale
          dirigente  contrattualizzato  delle  amministrazioni  dello
          Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo, e' stanziata, per
          ciascuno  degli  anni  2001  e  2002,  la somma di lire 100
          miliardi    finalizzata   anche   all'incremento   e   alle
          perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio di cui
          lire  40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i
          dirigenti incaricati della titolarita' di uffici di livello
          dirigenziale  generale.  Tali risorse sono ripartite, sulla
          base  dei  criteri  perequativi  definiti  con  decreto del
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  tra  i fondi delle singole amministrazioni. Per
          le  analoghe  finalita',  e  anche al fine di consentire il
          definitivo   completamento  del  processo  di  perequazione
          retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio
          1999,  n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e'
          stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di
          lire  83  miliardi  di  cui  lire  15 miliardi destinati al
          personale  della  carriera  diplomatica,  lire  32 miliardi
          destinati al personale della carriera prefettizia e lire 36
          miliardi  ai  dirigenti delle Forze armate e delle Forze di
          polizia.  Per  analoghi  fini  perequativi, a decorrere dal
          1o gennaio  2001,  senza  diritto  alla  corresponsione  di
          arretrati  e con assorbimento di ogni anzianita' pregressa,
          ai  magistrati  di  Cassazione, del Consiglio di Stato, dei
          tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e
          agli  avvocati  dello  Stato,  che  non  hanno  fruito  dei
          riallineamenti   stipendiali  conseguenti  all'applicazione
          delle  norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n.
          333,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1992,  n.  359,  e' attribuito, all'atto del conseguimento,
          rispettivamente,   della  qualifica  di  consigliere  o  di
          avvocato  dello  Stato  alla  terza classe di stipendio, il
          trattamento  economico  complessivo  annuo  pari  a  quello
          spettante ai magistrati di Cassazione di cui all'articolo 5
          della   legge   5 agosto   1998,  n.  303.  Il  nono  comma
          dell'articolo  4  della  legge  6 agosto  1984,  n. 425, si
          intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato
          decreto-legge    n.   333   del   1992,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla legge n. 359 del 1992, e perdono ogni
          efficacia  i  provvedimenti  e  le  decisioni  di autorita'
          giurisdizionali   comunque   adottati  difformemente  dalla
          predetta  interpretazione  dopo la data suindicata. In ogni
          caso   non  sono  dovuti  e  non  possono  essere  eseguiti
          pagamenti   sulla   base   delle   predette   decisioni   o
          provvedimenti.
              5.  Per  il  riconoscimento  e  l'incentivazione  della
          specificita'  e  onerosita'  dei  compiti del personale dei
          Corpi  di  polizia  e  delle Forze armate di cui al decreto
          legislativo  12 maggio  1995,  n. 195, in aggiunta a quanto
          previsto  dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli anni
          2001  e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al
          trattamento accessorio del predetto personale.
              6.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui al comma 5 e'
          stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di
          lire  10  miliardi,  da destinare al trattamento accessorio
          del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
              7.  Le  somme  di  cui  ai  commi  1,  2,  3, 4, 5 e 6,
          comprensive  degli oneri contributivi ai fini previdenziali
          e  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui
          al   decreto   legislativo   15 dicembre   1997,   n.  446,
          costituiscono   l'importo   complessivo   massimo   di  cui
          all'articolo  11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto
          1978,  n.  468, come sostituito dall'articolo 5 della legge
          23 agosto 1988, n. 362.
              8.  Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma
          4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
              9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il
          2001,  317.000  milioni  per  il  2002  e 245.000 milioni a
          decorrere  dal  2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
          alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire
          10.254  milioni  per la finalizzazione di cui alla seguente
          lettera d):
                a)   ulteriori   interventi  necessari  a  realizzare
          l'inquadramento  dei  funzionari della Polizia di Stato nei
          nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
          personale  direttivo  delle  altre Forze di polizia e delle
          Forze   armate   secondo   quanto   previsto   dai  decreti
          legislativi  emanati  ai sensi degli artt. 1,3, 4 e 5 della
          legge 31 marzo 2000, n. 78;
                b)  copertura  degli  oneri derivanti dall'attuazione
          dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78,
          in  deroga  a  quanto  previsto  dallo  stesso  articolo  e
          copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere
          non  direttive  del  Corpo  di  polizia penitenziaria e del
          Corpo forestale dello Stato;
                c)   allineamento   dei   trattamenti  economici  del
          personale delle Forze di polizia relativamente al personale
          tecnico,  alle bande musicali ed ai servizi prestati presso
          le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
                d)  copertura  e riorganizzazione degli uffici di cui
          ai   commi   1,   2   e   3  dell'articolo 1,  al  comma  1
          dell'articolo 2  e  al  comma 3 dell'articolo 3 del decreto
          legislativo   21   maggio   2000,  n.  146,  e  conseguente
          adeguamento   degli   uffici   centrali   e  periferici  di
          corrispondente  livello dell'Amministrazione penitenziaria.
          Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1
          e 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000,
          n.  146,  si  provvede  ai  sensi  del comma 6 dello stesso
          articolo.  Si  applica  l'articolo 4, comma 3, del medesimo
          decreto  legislativo, nonche' la previsione di cui al comma
          7 dell'articolo 3 dello stesso decreto.
              10.  Per  il completamento delle iniziative di cui alle
          lettere  a)  e  b)  del comma 9 in relazione alle modifiche
          organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della
          concertazione  e  contrattazione  delle Forze di polizia ad
          ordinamento  civile  e  militare  e  delle Forze armate, le
          spese   per   i   consumi   intermedi   non  aventi  natura
          obbligatoria,  con  esclusione delle spese relative ad armi
          ed  armamenti,  dei  Ministeri  della difesa, dell'interno,
          delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e
          forestali sono complessivamente ridotte di lire 70 miliardi
          a  decorrere  dall'anno 2001 rispettivamente nelle seguenti
          misure: 43%, 27%, 14%, 14% e 2%. Le spese cosi' ridotte non
          possono essere incrementate con l'assestamento del bilancio
          dello stato per l'anno 2001.
              11.  Per  l'attuazione  delle disposizioni del comma 9,
          lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui
          all'articolo 7,  comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
          per  l'attuazione  delle  disposizioni del comma 9, lettera
          b), il termine di cui all'articolo 9, comma 1, della citata
          legge  n.  78  del  2000  e quello previsto per il riordino
          delle   carriere   non   direttive  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria  e  del  Corpo  forestale  dello  Stato  sono
          prorogati  al  28 febbraio  2001;  in  entrambi  i  casi il
          termine  per  l'espressione  del  parere  sugli  schemi del
          decreto  legislativo  da parte della competenti commissioni
          della  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e'
          ridotto a trenta giorni.
              12.  Il contingente degli ausiliari di leva da assumere
          in  sovrannumero  a tempo determinato e per il solo periodo
          di ferma obbligatoria, rispetto alle dotazioni organiche di
          ruoli  della  polizia  penitenziaria  di cui alla tabella A
          allegata  al  decreto  legislativo 30 ottobre 1982, n. 443,
          come  da  ultimo  sostituita  dalla  tabella  F allegata al
          decreto  legislativo  31 maggio  2000 n. 146, e' fissato in
          2.000 unita' a decorrere dall'anno 2002".