Art. 12.
                    Proroga di efficacia di norme
  1.  Al  personale  di  cui  all'articolo  1, comma 1, continuano ad
applicarsi,  ove  non  in contrasto con il presente decreto, le norme
dei  decreti  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
10 maggio 1996, n. 359, e 16 marzo 1999, n. 254.
 
          Note all'art. 12:
              - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
          31 luglio 1995, n. 395 e' citato nelle note all'articolo 7.
              - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
          10 maggio    1996,   n.   359,   e'   citato   nelle   note
          all'articolo 8.
              - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
          16 marzo 1999, n. 254 e' citato nelle note all'articolo 2.