Art. 12. Proroga di efficacia di norme 1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, 10 maggio 1996, n. 359, e 16 marzo 1999, n. 254.
Note all'art. 12: - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e' citato nelle note all'articolo 7. - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' citato nelle note all'articolo 8. - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e' citato nelle note all'articolo 2.