Art. 3.
                     Effetti dei nuovi stipendi
  1.  Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente  decreto  hanno  effetto  sulla  tredicesima mensilita', sul
trattamento  ordinario  di  quiescenza, normale e privilegiato, sulla
indennita'    di   buonuscita,   sull'assegno   alimentare   previsto
dall'articolo  82  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo,
sulle  ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
compresi  la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i
contributi di riscatto.
  2.  I  benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto,   riguardante   il   biennio   2000-2001,  sono  corrisposti
integralmente,  alle  scadenze  e negli importi previsti dal medesimo
accordo,  al  personale  comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione,  nel  periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennita'  di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
  3.  Ai  fini  della  corresponsione  dei  nuovi  stipendi derivanti
dall'applicazione  del  presente  decreto  si  applica l'articolo 172
della legge 11 luglio 1980, n. 312.
  4.  Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2, hanno
effetto  sulla  determinazione  delle  misure orarie del compenso per
lavoro straordinario, a decorrere dal 1o luglio 2000.
 
          Note all'art. 3:
              -  Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   10 gennaio  1957,  n.  3,
          pubblicato   nel   Supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 25 gennaio 1957, n. 22, recante: "Testo unico
          delle  disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati
          civili dello Stato":
              "Art.  82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso
          e'  concesso  un assegno alimentare in misura non superiore
          alla  meta' dello stipendio, oltre agli assegni per carichi
          di famiglia".
              -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 172 della legge
          11 luglio   1980,   n.   312,  pubblicata  nel  Supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale del 12 luglio 1980, n.
          190,  recante:  "Nuovo  assetto  retributivo-funzionale del
          personale civile e militare dello Stato":
              "Art.  172  (Disposizioni per la sollecita liquidazione
          del nuovo trattamento economico) - Gli uffici che liquidano
          gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei
          nuovi  trattamenti  economici, in via provvisoria e fino al
          perfezionamento  dei  provvedimenti  formali,  fatti  salvi
          comunque  i  successivi  conguagli,  sulla base dei dati in
          possesso  o  delle  comunicazioni  degli  uffici presso cui
          presta  servizio  il  personale  interessato  relative agli
          elementi  necessari  per  la determinazione del trattamento
          stesso".