Art. 6.
                       Trattamento di missione
  1. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, corrisposta
ai  sensi  dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' incrementata, a decorrere dal 1o
gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora.
 
          Nota all'art. 6:
              Si  trascrive di seguito il testo dell'art. 6, comma 3,
          del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
          1999, n. 254.
              "Art. 6 (Trattamento di missione). - (Omissis).
              3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete,
          limitatamente  alla durata del viaggio, l'indennita' oraria
          di  missione maggiorata  di  lire  2.500  per  ogni  ora, a
          condizione  che  il personale stesso sia impiegato oltre la
          durata  del  turno  giornaliero.  Tale maggiorazione non e'
          comulabile  con il compenso per il lavoro straordinario. La
          spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle
          singole  Amministrazioni  negli  ordinari  stanziamenti  di
          bilancio".