Art. 7. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalita' di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno. 3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede anche mediante ulteriore riduzione del 2 per cento delle somme stanziate in bilancio per compensi per lavoro straordinario delle singole amministrazioni per l'anno 2001.
Note all'art. 7: Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, reca: il "Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della guardia di finanza). Si trascrive di seguito il testo dell'art. 9: "Art. 9 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede). - 1. A decorrere dal 1o novembre 1995 al personale impiegato in servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti da personale del Corpo forestale dello Stato, e' corrisposto un compenso giornaliero pari a lire 5.100 lorde. 2. Il compenso di cui al comma 1 compete anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati. 3. A decorrere dal 1o novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono incrementate di lire 2.500 lorde per ogni turno.". - Si trascrive il testo dell'art. 11 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254: "Art. 11 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede). - 1. A decorrere dal 1o giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' esteso al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attivita' di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche' tutela della normativa in materia di poste e telecomunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi. 2. A decorrere dal 1o gennaio 1999, le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 e dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno.". - La legge 27 maggio 1977, n. 284, reca: "Adeguamento e riordinamento di indennita' alle Forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari". Il testo dell'art. 5 e' il seguente: "Art. 5. - La tabella allegata alla legge 22 dicembre 1969, n. 967, concernente norme sul trattamento economico del personale delle Forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica, e' costituita dalla seguente: Lire - Ispettori - Generali Capi - Questori - Vice Questori - Vice Questori Aggiunti - Commissari Capi - Commissari - Ufficiali Generali e Ufficiali Superiori.... 4.000 Ufficiali Inferiori.... 3.500 Marescialli.... 3.000 Brigadieri, Vicebrigadieri e gradi corrispondenti.... 2.500 Appuntati, Carabinieri e gradi corrispondenti, Allievi Carabinieri e gradi corrispondenti.... 2.000 Il limite di spesa di cui all'ultima parte dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e' elevato a lire 1.500 milioni.". - La legge 5 agosto 1978, n. 505 reca: "Adeguamento di alcune indennita' spettanti alle Forze di polizia". Il testo dell'art. 3 e' il seguente: "Art. 3. - A decorrere dalla data indicata nell'articolo 1, sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle Forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza e dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi in ordine pubblico fuori sede, di cui agli artt. 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284.".