Art. 7.
             Servizi esterni ed ordine pubblico in sede
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2001  il  compenso  giornaliero
corrisposto  al  personale  impiegato nei servizi esterni, secondo le
modalita'  di  cui  all'articolo  9  del decreto del Presidente della
Repubblica  31 luglio 1995, n. 395, e all'articolo 11 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminato
nella misura di L. 8.100 lorde.
  2.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2001 le misure dell'indennita' di
ordine  pubblico  in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio
1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto
1978,  n.  505,  dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e dall'articolo 11, comma 2,
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254,
sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno.
  3.  All'onere  derivante  dall'applicazione del comma 1 si provvede
anche  mediante  ulteriore  riduzione  del  2  per  cento delle somme
stanziate  in  bilancio  per  compensi per lavoro straordinario delle
singole amministrazioni per l'anno 2001.
 
          Note all'art. 7:
              Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 luglio
          1995,  n. 395, reca: il "Recepimento dell'accordo sindacale
          del  20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di
          polizia  ad  ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di
          polizia  penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del
          provvedimento   di   concertazione   del   20 luglio   1995
          riguardante  le  Forze  di  polizia ad ordinamento militare
          (Arma dei Carabinieri e Corpo della guardia di finanza). Si
          trascrive di seguito il testo dell'art. 9:
              "Art. 9 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede). -
          1.  A decorrere dal 1o novembre 1995 al personale impiegato
          in  servizi  esterni,  organizzati  in  turni sulla base di
          ordini   formali   di  servizio,  ivi  compresi  quelli  di
          vigilanza  esterna agli istituti di pena e quelli svolti da
          personale  del  Corpo forestale dello Stato, e' corrisposto
          un compenso giornaliero pari a lire 5.100 lorde.
              2.  Il  compenso  di  cui  al  comma 1 compete anche al
          personale  del  Corpo di polizia penitenziaria impiegato in
          servizi  organizzati in turni, sulla base di ordini formali
          di  servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in
          altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati.
              3.   A   decorrere   dal  1o novembre  1995  le  misure
          dell'indennita'   di   ordine   pubblico  in  sede  di  cui
          all'articolo 5  della  legge  27 maggio  1977, n. 284, come
          rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.
          505,  sono  incrementate  di  lire  2.500  lorde  per  ogni
          turno.".
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 11 del gia' citato
          decreto  del  Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
          254:
              "Art.  11 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
          - 1. A decorrere dal 1o giugno 1999 il compenso giornaliero
          di  cui  all'articolo 9, comma 1 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  31 luglio  1995,  n.  395,  e' esteso al
          personale  delle Forze di polizia ad ordinamento civile che
          eserciti   precipuamente   attivita'   di  tutela,  scorta,
          traduzione,  vigilanza,  lotta  alla  criminalita', nonche'
          tutela    della   normativa   in   materia   di   poste   e
          telecomunicazioni,  impiegato  in  turni  e  sulla  base di
          ordini  formali di servizio svolti all'esterno degli uffici
          o presso enti e strutture di terzi.
              2.   A   decorrere   dal  1o gennaio  1999,  le  misure
          dell'indennita'   di   ordine   pubblico  in  sede  di  cui
          all'articolo 5  della  legge  27 maggio  1977, n. 284, come
          rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.
          505  e dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente
          della  Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate
          di lire 1.000 lorde per ogni turno.".
              - La legge 27 maggio 1977, n. 284, reca: "Adeguamento e
          riordinamento  di  indennita'  alle  Forze di polizia ed al
          personale  civile  degli  istituti  penitenziari". Il testo
          dell'art. 5 e' il seguente:
              "Art.  5.  - La tabella allegata alla legge 22 dicembre
          1969,  n.  967, concernente norme sul trattamento economico
          del  personale  delle Forze di polizia impiegate in sede in
          servizi   di   sicurezza   pubblica,  e'  costituita  dalla
          seguente:

                                                  Lire
                                                   -
Ispettori - Generali Capi - Questori -
Vice Questori - Vice Questori Aggiunti -
Commissari Capi - Commissari -
Ufficiali Generali e Ufficiali Superiori....     4.000
Ufficiali Inferiori....                          3.500
Marescialli....                                  3.000
Brigadieri, Vicebrigadieri e gradi
 corrispondenti....                              2.500
Appuntati, Carabinieri e gradi corrispondenti,
 Allievi Carabinieri e gradi corrispondenti....  2.000

              Il   limite   di   spesa   di   cui   all'ultima  parte
          dell'articolo 4  della  legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e'
          elevato a lire 1.500 milioni.".
              - La  legge 5 agosto 1978, n. 505 reca: "Adeguamento di
          alcune  indennita'  spettanti  alle  Forze  di polizia". Il
          testo dell'art. 3 e' il seguente:
              "Art.   3.   -   A   decorrere   dalla   data  indicata
          nell'articolo 1, sono raddoppiate le misure del trattamento
          economico  spettante  al  personale  delle Forze di polizia
          impiegato in sede in servizi di sicurezza e dell'indennita'
          giornaliera  per  i  servizi  collettivi in ordine pubblico
          fuori  sede,  di cui agli artt. 5 e 6 della legge 27 maggio
          1977, n. 284.".