Art. 8. Indennita' di presenza notturna e festiva 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.
Note all'art. 8: - Si trascrive di seguito il testo dell'art. 12, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254: "Art. 12 (Indennita' di presenza notturna e festiva). - 1. A decorrere dal 30 novembre 1990, al personale impiegato in turno di servizi che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 359/1996 e' rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora". - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1996, n. 160, reca: "Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della guardia di finanza) a seguito dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepiti nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, relativi al quadriennio 1994-1997 per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi". Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 2: "Art. 8 (Indennita' di presenza notturna e festiva). - (Omissis). 2. A decorrere dal 1o ottobre 1996 al personale impiegato in un giorno festivo l'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 e' rideterminata nella misura lorda di lire 11.500 per ogni turno".