Art. 8.
              Indennita' di presenza notturna e festiva

  1.  A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno
di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di
cui  all'articolo  12,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminata nella misura lorda
di L. 6.000 per ciascuna ora.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio
in un giorno festivo l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e'
rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.
 
          Note all'art. 8:
              -  Si trascrive di seguito il testo dell'art. 12, comma
          1,  del  citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica
          16 marzo 1999, n. 254:
              "Art. 12 (Indennita' di presenza notturna e festiva). -
          1. A decorrere dal 30 novembre 1990, al personale impiegato
          in  turno di servizi che si effettua tra le ore 22 e le ore
          6,  l'indennita'  di  cui  al  comma  1 dell'articolo 8 del
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica, n. 359/1996 e'
          rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna
          ora".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio
          1996,  n.  359,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  10 luglio  1996,  n.  160,  reca:
          "Recepimento  dell'accordo sindacale e del provvedimento di
          concertazione  del  18 aprile  1996, riguardante il biennio
          1996-1997,  per  gli  aspetti retributivi, per il personale
          non  dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile
          (Polizia  di  Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo
          forestale   dello  Stato)  e  delle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  militare  (Arma  dei Carabinieri e Corpo della
          guardia  di finanza) a seguito dell'accordo sindacale e del
          provvedimento  di  concertazione, sottoscritto il 20 luglio
          1995 e recepiti nel decreto del Presidente della Repubblica
          31 luglio  1995,  n. 395, relativi al quadriennio 1994-1997
          per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli
          aspetti  retributivi".  Si  trascrive il testo dell'art. 8,
          comma 2:
              "Art.  8 (Indennita' di presenza notturna e festiva). -
          (Omissis).
              2.   A  decorrere  dal  1o ottobre  1996  al  personale
          impiegato in un giorno festivo l'indennita' di cui al comma
          1   dell'articolo 10   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n. 395/1995 e' rideterminata nella misura lorda
          di lire 11.500 per ogni turno".