Art. 9.
      Indennita' di imbarco e relative indennita' supplementari
  1.   A   decorrere   dal   1o   gennaio  2001,  le  misure  mensili
dell'indennita'  di  imbarco  previste  alle  lettere  a)  e b) della
tabella  A  allegata  al  decreto  del Presidente della Repubblica 11
ottobre  1988  - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre
1988,  Reg.  n.  59/Finanze,  foglio  n. 173 - sono elevate al 50 per
cento.
 
          Nota all'art. 9:
              -  Si  riporta  la  tabella  A  allegata al decreto del
          Presidente   della  Repubblica  11 ottobre  1988,  recante:
          "Criteri  e  misure  per  l'attribuzione al personale della
          Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 18-bis,
          della  legge  21 novembre  1987,  n.  472, delle indennita'
          previste  dagli  articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983,
          n. 78":
                                                           "Tabella A
                MISURE MENSILI INDENNITA' DI IMBARCO
              PER IL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

           Gradi                                      Misure
             -                                           -
Dal grado di Generale a quello
 di brigadiere con almeno
 14 anni di servizio.                (a) 30 per cento della misura
                                     indicata al n. 1 della tabella
                                     I allegata alla legge 23 marzo
                                     1983, n. 78 e successive modi-
                                     ficazioni, per il personale
                                     imbarcato sulle unità inferiori
                                     a 40 tonnellate di dislocamento
                                     o con velocità inferiore ai
                                     40 nodi.
                                     (b) 45 per cento della misura
                                     indicata al n. 1 della tabella
                                     I allegata alla legge 23 marzo
                                     1983, n. 78 e successive modi-
                                     ficazioni, per il personale
                                     imbarcato sulle unità superiori
                                     a 40 tonnellate di dislocamento
                                     o con velocità superiore ai 40
                                     nodi.
Dal grado di brigadiere con
 meno di 14 anni di servizio
 a quello di finanziere.            (a)  30 per cento della misura
                                    indicata al n. 1 della tabella
                                    I allegata alla legge 23 marzo
                                    1983, n. 78 e successive modi-
                                    ficazioni, per il personale
                                    imbarcato sulle unità inferiori
                                    a 40 tonnellate di dislocamento
                                    o con velocità inferiore ai
                                    40 nodi.
                                    (b) 45 per cento della misura
                                    indicata al n. 1 della tabella
                                    I allegata alla legge 23 marzo
                                    1983, n. 78 e successive modi-
                                    ficazioni, per il personale
                                    imbarcato sulle unità superiori
                                    a 40 tonnellate di dislocamento
                                    o con velocità superiore ai
                                    40 nodi.".