Art. 3.
                     Divieto di discriminazione

  1.  E'  vietata  qualsiasi  discriminazione  fondata  sul sesso per
quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalita'
di  assunzione  e  qualunque sia il settore o il ramo di attivita', a
tutti  i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il
riferimento  allo  stato  matrimoniale o di famiglia o di gravidanza,
secondo  quanto  previsto  dal  comma 1 dell'articolo 1 della legge 9
dicembre 1977, n. 903.
  2.  E'  vietata  qualsiasi  discriminazione  fondata  sul sesso per
quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione,
perfezionamento  e  aggiornamento  professionale, per quanto concerne
sia  l'accesso  sia  i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3
dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
  3.  E'  vietata  qualsiasi  discriminazione  fondata  sul sesso per
quanto  riguarda  la  retribuzione, la classificazione professionale,
l'attribuzione  di  qualifiche  e  mansioni  e  la progressione nella
carriera,  secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9
dicembre 1977, n. 903.
 
          Note all'art. 3, commi 1 e 2:
              - La legge 9 dicembre 1977, n. 903, recante "Parita' di
          trattamento  tra  uomini  e  donne in materia di lavoro" e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 17 dicembre 1977, n.
          343. Si riporta il testo dell'art. 1:
              "Art. 1. - E' vietata qualsiasi discriminazione fondata
          sul   sesso   per   quanto  riguarda  l'accesso  al  lavoro
          indipendentemente dalle modalita' di assunzione e qualunque
          sia  il  settore  o il ramo di attivita', a tutti i livelli
          della gerarchia professionale.
              La  discriminazione  di  cui  al  comma  precedente  e'
          vietata anche se attuata:
                1)  attraverso il riferimento allo stato matrimoniale
          o di famiglia o di gravidanza;
                2)   in  modo  indiretto,  attraverso  meccanismi  di
          preselezione  ovvero  a  mezzo stampa o con qualsiasi altra
          forma    pubblicitaria    che    indichi   come   requisito
          professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.
              Il  divieto di cui ai commi precedenti si applica anche
          alle  iniziative  in  materia  di orientamento, formazione,
          perfezionamento  e  aggiornamento professionale, per quanto
          concerne sia l'accesso sia i contenuti.
              Eventuali  deroghe alle disposizioni che precedono sono
          ammesse  soltanto  per  mansioni  di lavoro particolarmente
          pesanti    individuate    attraverso    la   contrattazione
          collettiva.
              Non     costituisce     discriminazione    condizionare
          all'appartenenza  ad  un  determinato sesso l'assunzione in
          attivita'  della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando
          cio'   sia  essenziale  alla  natura  del  lavoro  o  della
          prestazione.".
          Nota all'art. 3, comma 3:
              - Il  testo  degli articoli 2 e 3 della citata legge n.
          903/1977 e' il seguente:
              "Art.  2.  -  La  lavoratrice  ha  diritto  alla stessa
          retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste
          siano uguali o di pari valore.
              I  sistemi  di  classificazione  professionale  ai fini
          della  determinazione  delle  retribuzioni debbono adottare
          criteri comuni per uomini e donne.".
              "Art.  3.  -  E'  vietata qualsiasi discriminazione fra
          uomini  e  donne  per  quanto riguarda l'attribuzione delle
          qualifiche,   delle   mansioni   e  la  progressione  nella
          carriera.
              Le  assenze  dal  lavoro, previste dagli articoli 4 e 5
          della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono considerate, ai
          fini  della  progressione  nella  carriera,  come attivita'
          lavorativa,  quando i contratti collettivi non richiedano a
          tale scopo particolari requisiti.".