Art. 5.
           Anticipazione del trattamento di fine rapporto
                 (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)

  1.  Durante  i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo
32,  il  trattamento  di fine rapporto puo' essere anticipato ai fini
del  sostegno economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo
2000,  n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di
cui  al  decreto  legislativo  21  aprile  1993, n. 124, e successive
modificazioni,  possono  prevedere la possibilita' di conseguire tale
anticipazione.
 
          Note all'art. 5:
              - L'art.   7  della  citata  legge  n.  53/2000  recita
          testualmente:
              "Art.   7   (Anticipazione   del  trattamento  di  fine
          rapporto).  -  1. Oltre  che  nelle ipotesi di cui all'art.
          2120,  ottavo  comma,  del codice civile, il trattamento di
          fine rapporto puo' essere anticipato ai fini delle spese da
          sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui
          all'art. 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
          come sostituito dall'art. 3, comma 2, della presente legge,
          e  di  cui  agli  articoli  5  e  6  della  presente legge.
          L'anticipazione e' corrisposta unitamente alla retribuzione
          relativa al mese che precede la data di inizio del congedo.
          Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di
          anticipazioni per indennita' equipollenti al trattamento di
          fine  rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori
          dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
              2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari
          di  cui  al  decreto  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
          successive modificazioni, possono prevedere la possibilita'
          di  conseguire,  ai  sensi dell'art. 7, comma 4, del citato
          decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle
          prestazioni  per le spese da sostenere durante i periodi di
          fruizione  dei  congedi  di  cui  agli articoli 5 e 6 della
          presente legge.
              3.  Con  decreto del Ministro per la funzione pubblica,
          di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  del  lavoro  e della previdenza
          sociale  e  per  la  solidarieta' sociale, sono definite le
          modalita'  applicative  delle  disposizioni  del comma 1 in
          riferimento      ai      dipendenti     delle     pubbliche
          amministrazioni.".
              - Il  decreto  legislativo  21 aprile  1993,  n. 124, e
          successive  modificazioni,  recante "Disciplina delle forme
          pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1,
          lettera  v),  della  legge  23 ottobre  1992,  n.  421"  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97,
          supplemento ordinario.