Art. 10.
          Promozione alla qualifica di dirigente superiore

  1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue,
nel  limite  dei  posti  disponibili  al  31  dicembre  di ogni anno,
mediante  scrutinio  per  merito  comparativo  al quale e' ammesso il
personale  con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data,
abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
  2.  Le promozioni hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno successivo
a quello nel quale si sono verificate le vacanze.