Art. 11.
                  Valutazione annuale dei dirigenti

  1.  Ai  fini della valutazione annuale, effettuata anche sulla base
dei  risultati  del  controllo di gestione, delle prestazioni nonche'
dei comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali,
umane  ed  organizzative  assegnate, i dirigenti superiori ed i primi
dirigenti  presentano,  entro  il  31  gennaio  di  ciascun anno, una
relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
  2.  Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato composto da
tre  dirigenti  superiori del Corpo forestale dello Stato, costituito
con  decreto  del  dirigente  generale capo del Corpo forestale dello
Stato, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun primo
dirigente, una scheda di valutazione.
  3.  Il  giudizio valutativo finale e' espresso, entro il successivo
30  giugno,  dal  dirigente  generale  capo del Corpo forestale dello
Stato  che  redige  per  i  dirigenti  superiori  anche  la scheda di
valutazione.
  4.  La  scheda  di  valutazione comprensiva del giudizio valutativo
finale  e' notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla
formulazione del giudizio valutativo finale.
  5.  La  scheda  di valutazione per il personale con la qualifica di
primo   dirigente   sostituisce   il   rapporto  informativo  di  cui
all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, anche ai fini degli scrutini di promozione.
  6.  I  contenuti  della  relazione  di cui al comma 1, le modalita'
della  relativa  compilazione  e  presentazione,  i  parametri  della
procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio
valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro competente,
sentito  il  Consiglio  di  amministrazione del Corpo forestale dello
Stato,  su  proposta  del dirigente generale capo del Corpo forestale
dello Stato.
  7.   L'esito   negativo   della   valutazione  comporta  la  revoca
dell'incarico  ricoperto ed e' tenuto in considerazione ai fini della
progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni.
  8.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si applicano a
decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attivita' svolta nell'anno
2001.
 
          Nota all'art. 11:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 21 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748:
              "Art.  21 (Rapporti informativi e giudizi complessivi).
          -  In materia di rapporti informativi e giudizi complessivi
          relativi  ai funzionari con qualifica di primo dirigente si
          osservano  le disposizioni previste per gli impiegati della
          carriera  direttiva con qualifica non inferiore a direttore
          di divisione.
              In  sede  di  formulazione  del giudizio complessivo da
          parte   del  consiglio  di  amministrazione,  il  capo  del
          personale, per i rapporti informativi da lui non redatti, e
          negli  altri  casi  un altro dirigente generale, scelto dal
          consiglio  di  amministrazione  tra i suoi componenti, deve
          fare adeguata relazione con proprie motivate proposte.
              Non  si  fa luogo al rapporto informativo e al giudizio
          complessivo  per i dirigenti superiori dei quali vanno, per
          altro,  segnalati,  dai  competenti superiori gerarchici, i
          fatti  meritevoli  di particolare menzione sotto il profilo
          del merito o del demerito, verificatisi nell'anno".