Art. 11. Valutazione annuale dei dirigenti 1. Ai fini della valutazione annuale, effettuata anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, delle prestazioni nonche' dei comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative assegnate, i dirigenti superiori ed i primi dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 2. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato composto da tre dirigenti superiori del Corpo forestale dello Stato, costituito con decreto del dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun primo dirigente, una scheda di valutazione. 3. Il giudizio valutativo finale e' espresso, entro il successivo 30 giugno, dal dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato che redige per i dirigenti superiori anche la scheda di valutazione. 4. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale e' notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale. 5. La scheda di valutazione per il personale con la qualifica di primo dirigente sostituisce il rapporto informativo di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, anche ai fini degli scrutini di promozione. 6. I contenuti della relazione di cui al comma 1, le modalita' della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato, su proposta del dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato. 7. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed e' tenuto in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001.
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748: "Art. 21 (Rapporti informativi e giudizi complessivi). - In materia di rapporti informativi e giudizi complessivi relativi ai funzionari con qualifica di primo dirigente si osservano le disposizioni previste per gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione. In sede di formulazione del giudizio complessivo da parte del consiglio di amministrazione, il capo del personale, per i rapporti informativi da lui non redatti, e negli altri casi un altro dirigente generale, scelto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, deve fare adeguata relazione con proprie motivate proposte. Non si fa luogo al rapporto informativo e al giudizio complessivo per i dirigenti superiori dei quali vanno, per altro, segnalati, dai competenti superiori gerarchici, i fatti meritevoli di particolare menzione sotto il profilo del merito o del demerito, verificatisi nell'anno".