Art. 3 Accesso al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato avviene mediante concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che abbiano: a) eta' non superiore al limite stabilito con il regolamento previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Si prescinde da detto limite per il personale appartenente ad uno dei ruoli del Corpo forestale dello Stato; b) il possesso di una delle lauree specialistiche a contenuto giuridico-economico, tecnico e scientifico da individuarsi con regolamento del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; c) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale prevista dall'articolo 1, commi 2 e 4 della legge 7 giugno 1990, n. 149; d) qualita' morali e di condotta di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 2. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in uno dei seguenti corsi: chimica, discipline statistiche, economia e commercio, giurisprudenza, ingegneria, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze forestali, scienze geologiche, scienze naturali e loro equipollenti rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative. 3. Gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti, con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il concorso, nonche' al ruolo degli ispettori ed a quello direttivo speciale di cui all'articolo 12 possono partecipare al concorso con riserva di un quinto dei posti disponibili purche' in possesso dei prescritti requisiti. Sono altresi' ammessi a partecipare al concorso con riserva di un decimo dei posti disponibili gli appartenenti al ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato con almeno cinque anni di anzianita' alla medesima data ed in possesso dei requisiti prescritti. I posti riservati non utilizzati sono conferiti secondo l'ordine della graduatoria di merito. 4. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o espulsi dall'impiego presso una pubblica amministrazione. 5. Lo specifico diploma di laurea specialistica, nonche' l'abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati ed il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso che ne determina le modalita' di svolgimento e le materie d'esame. L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo): "6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 2 e 4 della legge 7 giugno 1990, n. 149 (Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato): "2. I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia nonche' le relative modalita' di accertamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione nazionale per la realizzazione della parita' tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Omissis. 4. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalita' di cui all'art. 12 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, saranno stabiliti i nuovi limiti minimi di statura rispetto a quelli fissati con l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411". - Si riporta il testo dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): "6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 95, della citata legge 15 maggio 1997, n. 127: "95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi': a) la durata, il numero minimo di annualita' e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari; b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".