Art. 3
                   Accesso al ruolo direttivo dei
             funzionari del Corpo forestale dello Stato

  1.  L'accesso  alla  qualifica  iniziale  del  ruolo  direttivo dei
funzionari  del Corpo forestale dello Stato avviene mediante concorso
pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani
che abbiano:
a) eta' non superiore al limite stabilito con il regolamento previsto
   dall'articolo  3,  comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Si
   prescinde da detto limite per il personale appartenente ad uno dei
   ruoli del Corpo forestale dello Stato;
b) il  possesso  di  una  delle  lauree  specialistiche  a  contenuto
   giuridico-economico,  tecnico  e  scientifico  da individuarsi con
   regolamento  del  Ministro  competente di concerto con il Ministro
   per  la  funzione pubblica entro sei mesi dalla data di entrata in
   vigore  del  presente  decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
   della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
c) idoneita'  fisica, psichica ed attitudinale prevista dall'articolo
   1, commi 2 e 4 della legge 7 giugno 1990, n. 149;
d) qualita' morali e di condotta di cui all'articolo 36, comma 6, del
   decreto   legislativo   3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
   modificazioni;
e) gli  altri  requisiti  generali  per la partecipazione ai pubblici
   concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
  2.  Sono fatti salvi i diplomi di laurea in uno dei seguenti corsi:
chimica,    discipline    statistiche,    economia    e    commercio,
giurisprudenza,  ingegneria,  medicina  veterinaria, scienze agrarie,
scienze  biologiche,  scienze  forestali, scienze geologiche, scienze
naturali   e   loro  equipollenti  rilasciati  secondo  l'ordinamento
didattico  vigente  prima  del suo adeguamento ai sensi dell'articolo
17,  comma  95,  della  legge  15  maggio  1997,  n. 127, e delle sue
disposizioni attuative.
  3.  Gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato degli
agenti  e  assistenti,  dei  sovrintendenti,  con  almeno tre anni di
anzianita'  alla  data  del  bando che indice il concorso, nonche' al
ruolo   degli  ispettori  ed  a  quello  direttivo  speciale  di  cui
all'articolo  12  possono  partecipare  al concorso con riserva di un
quinto  dei  posti  disponibili  purche'  in  possesso dei prescritti
requisiti.  Sono  altresi'  ammessi  a  partecipare  al  concorso con
riserva  di un decimo dei posti disponibili gli appartenenti al ruolo
dei  periti del Corpo forestale dello Stato con almeno cinque anni di
anzianita'   alla   medesima   data  ed  in  possesso  dei  requisiti
prescritti.  I  posti riservati non utilizzati sono conferiti secondo
l'ordine della graduatoria di merito.
  4.   Non   sono  ammessi  al  concorso  coloro  che  siano  esclusi
dall'elettorato  attivo e coloro che siano stati destituiti o espulsi
dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
  5.   Lo   specifico   diploma   di  laurea  specialistica,  nonche'
l'abilitazione   all'esercizio   di  attivita'  inerenti  al  profilo
professionale che devono possedere i candidati ed il numero dei posti
da   mettere  a  concorso  per  ciascun  profilo  professionale  sono
stabiliti  dal  bando  di  concorso  che ne determina le modalita' di
svolgimento  e  le  materie  d'esame.  L'esame  consiste in due prove
scritte e in un colloquio.
 
          Note all'art. 3:
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6, della legge
          15 maggio  1997,  n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione e di controllo):
              "6.  La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
          amministrazioni  non  e'  soggetta  a limiti di eta', salvo
          deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
          amministrazioni  connesse  alla  natura  del  servizio o ad
          oggettive necessita' dell'amministrazione".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di

          autorita'   sott'ordinate  al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 1, commi 2 e 4 della
          legge  7 giugno  1990,  n. 149 (Adeguamento delle dotazioni
          organiche del Corpo forestale dello Stato):
              "2. I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui deve
          essere  in  possesso il personale del Corpo forestale dello
          Stato con funzioni di polizia nonche' le relative modalita'
          di  accertamento  sono stabiliti con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  da emanarsi entro sessanta giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  sentita  la
          Commissione  nazionale  per  la realizzazione della parita'
          tra  uomo  e  donna  presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.
              Omissis.
              4.   Con  decreto  del  presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  da  emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge con le modalita' di
          cui  all'art.  12  della  legge  13 dicembre  1986, n. 874,
          saranno stabiliti i nuovi limiti minimi di statura rispetto
          a  quelli  fissati  con l'art. 5 del decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  36,  comma  6, del
          decreto     legislativo     3 febbraio    1993,    n.    29
          (Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421):
              "6.  Ai  fini  delle  assunzioni di personale presso la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa  e  sicurezza  dello Stato, di polizia, di giustizia
          ordinaria,   amministrativa,   contabile  e  di  difesa  in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 95, della
          citata legge 15 maggio 1997, n. 127:
              "95.  L'ordinamento  degli  studi  dei corsi di diploma
          universitario,  di laurea e di specializzazione di cui agli
          articoli  2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e'
          disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art.
          11,  commi  1  e  2, della predetta legge, in conformita' a
          criteri  generali  definiti,  nel  rispetto della normativa
          comunitaria   vigente  in  materia,  sentiti  il  Consiglio
          universitario   nazionale  e  le  Commissioni  parlamentari
          competenti,   con   uno   o   piu'   decreti  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di  concerto  con altri Ministri interessati, limitatamente
          ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il
          medesimo  concerto  e'  previsto  alla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  ovvero da disposizioni dei
          commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
          al presente comma determinano altresi':
                a) la  durata,  il  numero  minimo  di annualita' e i
          contenuti  minimi  qualificanti per ciascun corso di cui al
          presente     comma,     con    riferimento    ai    settori
          scientifico-disciplinari;
                b) modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento e per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e
          telematici;
                c) modalita'  di  attivazione da parte di universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al
          Capo  II  del  Titolo  III del decreto del Presidente della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".