Art. 4
       Corso di formazione iniziale per la conferma nel ruolo
      direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato

  1.  I  vincitori  del concorso di cui all'articolo 3 frequentano un
corso  di formazione iniziale presso l'Istituto superiore di polizia,
di  cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile  1982,  n.  341, della durata di due anni finalizzato anche al
conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base
di   programmi   e   modalita'  coerenti  con  le  norme  concernenti
l'autonomia  didattica  degli  atenei.  Il corso e' articolato in due
cicli  annuali  ed  e'  comprensivo  di un tirocinio operativo presso
strutture del Corpo, alla fine dei quali si sostiene l'esame finale.
  2.  Le  modalita'  di svolgimento del corso, i criteri generali del
tirocinio  operativo,  i  criteri  per  la formazione del giudizio di
idoneita'   per  l'ammissione  al  secondo  ciclo,  le  modalita'  di
svolgimento  dell'esame  finale,  nonche' i criteri per la formazione
della  graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del
Ministro  competente  di  concerto  con  il Ministro dell'interno, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni.
  3.  Salvo  quanto  previsto dal comma 4, i commissari forestali che
hanno  superato  l'esame  e  che,  anche  in relazione agli esiti del
tirocinio  operativo,  sono  stati  dichiarati idonei al servizio nel
Corpo  forestale  dello  Stato, prestano giuramento e sono confermati
nel  ruolo  direttivo  dei  funzionari  del Corpo con la qualifica di
commissario capo forestale secondo l'ordine della graduatoria di fine
corso.
  4.  Ai  fini  della  determinazione  del  posto  in  ruolo  e della
progressione   in   carriera,  il  personale  proveniente  dal  ruolo
direttivo  speciale  di  cui  all'articolo  12  conserva l'anzianita'
maturata  nella  qualifica  di  provenienza  e,  se in possesso della
qualifica  di  commissario  superiore  forestale  del ruolo direttivo
speciale,  e'  confermato  nella  qualifica  di commissario superiore
forestale.  Restano  fermi  i  requisiti  di effettivo servizio nelle
qualifiche  del  ruolo  direttivo  dei funzionari del Corpo forestale
dello  Stato previsti dall'articolo 8 per l'accesso alla qualifica di
primo dirigente.
  5.  L'assegnazione alle sedi di servizio e' effettuata in relazione
alla  scelta  manifestata  dagli  interessati  secondo l'ordine della
graduatoria   di   fine   corso,   nell'ambito  delle  sedi  indicate
dall'amministrazione.
  6.  I  commissari  capo  forestali  permangono  nella sede di prima
assegnazione per un periodo non inferiore a due anni.
  7.  Ai  frequentatori del corso si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 59, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121.
 
          Note all'art. 4:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   24 aprile  1982,  n.  341
          (Istituzione dell'Istituto superiore di polizia):
              "Nell'ambito    dell'Amministrazione   della   pubblica
          sicurezza  e'  istituita,  con  sede  in  Roma,  una scuola
          nazionale  per la formazione, l'aggiornamento professionale
          e  la  specializzazione del personale appartenente ai ruoli
          dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato.
              La scuola assume la denominazione di Istituto superiore
          di polizia.
              L'Istituto superiore di polizia dipende dalla direzione
          centrale  per  gli  istituti di istruzione del Dipartimento
          della pubblica sicurezza.
              Dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto
          legislativo sono soppresse la Scuola superiore di polizia e
          l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza."
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400 si veda nelle note all'art. 3.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  59, secondo comma,
          della  legge  1o aprile  1981,  n.  121  (Nuovo ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
              "Agli  allievi  provenienti  dagli  altri  ruoli  della
          Polizia  di Stato verra' assegnato il trattamento economico
          piu' favorevole".