Art. 5.
             Dimissioni dal corso di formazione iniziale

  1.  Sono  dimessi  dal  corso  di  cui  all'articolo 4 i commissari
forestali che:
    a) dichiarano di rinunciare al corso;
    b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del
primo  ciclo  del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio
nel Corpo forestale dello Stato;
    c)  non  superano  le  prove,  ovvero  non  conseguono, nei tempi
stabiliti,  tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il
secondo ciclo del corso;
    d) non superano l'esame finale del corso;
    e)   sono  stati  per  qualsiasi  motivo  assenti  dall'attivita'
corsuale  per piu' di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero
di  centottanta  nel caso di assenza per infermita' contratta durante
il  corso,  per infermita' dipendente da causa di servizio qualora si
tratti  di  personale  proveniente da altri ruoli del Corpo forestale
dello Stato, ovvero per maternita'.
  2. I commissari forestali la cui assenza oltre i centottanta giorni
e'  stata  determinata  da  infermita' contratta durante il corso, da
infermita'  dipendente  da  causa  di servizio, ovvero da maternita',
sono   ammessi   a   partecipare   al   primo   corso  successivo  al
riconoscimento  della  loro idoneita' psico-fisica, ovvero successivo
ai  periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle
lavoratrici madri.
  3.  Sono  espulsi  dal corso i commissari forestali responsabili di
infrazioni  punibili  con  sanzioni  disciplinari  piu'  gravi  della
riduzione dello stipendio per un periodo superiore ad un mese.
  4.  I  provvedimenti  di  dimissione e di espulsione dal corso sono
adottati  con decreto del dirigente generale capo del Corpo forestale
dello  Stato  su  proposta  del  direttore dell'Istituto superiore di
polizia.
  5.  Fermo  restando  il disposto di cui all'articolo 50 del decreto
legislativo  12  maggio 1995, n. 201, i provvedimenti di dimissione e
di  espulsione  dal  corso determinano la cessazione di ogni rapporto
con  l'Amministrazione.  I provvedimenti di espulsione costituiscono,
inoltre,  causa  ostativa  alla partecipazione ai successivi concorsi
per la nomina a commissario forestale.
 
          Nota all'art. 5:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  50  del  decreto
          legislativo  12 maggio 1995, n. 201 (Attuazione dell'art. 3
          della  legge  6 marzo  1992, n. 216, in materia di riordino
          delle  carriere del personale non direttivo e non dirigente
          del Corpo forestale dello Stato):
              "Art.  50 (Disposizioni diverse). - Nei confronti degli
          appartenenti  ai  ruoli  del  Corpo  forestale  dello Stato
          vincitori  dei  concorsi  pubblici  previsti  dal  presente
          decreto  si  applica,  per  il  periodo  di  frequenza  dei
          corrispondenti  corsi  di formazione, l'art. 28 della legge
          10 ottobre 1986, n. 668".