Art. 5. Dimissioni dal corso di formazione iniziale 1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 4 i commissari forestali che: a) dichiarano di rinunciare al corso; b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio nel Corpo forestale dello Stato; c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso; d) non superano l'esame finale del corso; e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermita' contratta durante il corso, per infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo forestale dello Stato, ovvero per maternita'. 2. I commissari forestali la cui assenza oltre i centottanta giorni e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, da infermita' dipendente da causa di servizio, ovvero da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. Sono espulsi dal corso i commissari forestali responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della riduzione dello stipendio per un periodo superiore ad un mese. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia. 5. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a commissario forestale.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato): "Art. 50 (Disposizioni diverse). - Nei confronti degli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato vincitori dei concorsi pubblici previsti dal presente decreto si applica, per il periodo di frequenza dei corrispondenti corsi di formazione, l'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668".