Art. 6.
            Promozione a commissario superiore forestale
  1.  La  promozione a commissario superiore forestale si consegue, a
ruolo  aperto,  mediante scrutinio per merito comparativo al quale e'
ammesso  il  personale con la qualifica di commissario capo forestale
che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella
qualifica.