Art. 7
                 Qualifiche del ruolo dei dirigenti
                   del Corpo forestale dello Stato

  1.  Il  ruolo  dei  dirigenti  del  Corpo  forestale dello Stato e'
articolato nelle seguenti qualifiche:
a) primo dirigente;
b) dirigente superiore;
c) dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.
  2.  La  relativa  dotazione  organica  e'  fissata  nella tabella B
allegata  al  presente  decreto  in  sostituzione  del quadro D della
tabella  XI  allegata  al  decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748.
  3.  La  individuazione dell'unita' dirigenziale di livello generale
del    Corpo    forestale    dello    Stato,   che   presiede   anche
all'amministrazione  del  relativo  personale,  e,  nell'ambito della
stessa,  quella  degli  uffici  di  livello dirigenziale non generale
centrali  e periferici, nonche' la definizione dei relativi compiti e
funzioni  sono  stabilite per la prima con regolamento e per le altre
con  decreti  ministeriali  di  natura  non  regolamentare,  ai sensi
dell'articolo  17,  comma 4-bis, rispettivamente lettera b) e lettera
e),  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, da emanare entro dodici
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, le
funzioni ed i compiti attuali restano attribuiti alla responsabilita'
degli  uffici  di  livello  dirigenziale  gia'  operanti per il Corpo
forestale dello Stato.
  4.  Con  cadenza  biennale  si provvede alla verifica degli assetti
organizzativi  e  della  loro rispondenza alle esigenze operative del
Corpo  forestale dello Stato, anche con riferimento alla dislocazione
territoriale  degli  uffici  periferici,  al  fine  di  accertarne la
funzionalita'  ed efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
lettera  c),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e successive
modificazioni.
  5.  Gli  appartenenti  al  ruolo  dei  dirigenti, ferme restando le
funzioni  previste  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, rivestono la qualifica di sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza. I primi dirigenti rivestono anche la qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria.
  6.  Il  dirigente  generale capo del Corpo forestale dello Stato e'
nominato  ai  sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
  7.  Al  secondo  periodo  del  secondo comma dell'articolo 18 della
legge  1o  aprile  1981,  n.  121,  sono aggiunte in fine le seguenti
parole:  "ed  il  dirigente  generale  capo del Corpo forestale dello
Stato".
 
          Note all'art. 7:
              - Si riporta il quadro "D" della Tabella XI allegata al
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
          748   (Disciplina   delle   funzioni   dirigenziali   nelle
          Amministrazioni   dello   Stato,   anche   ad   ordinamento
          autonomo):
Livello di      |         |Posti di        |        |Posti di
funzione        |Qualifica|qualifica       |Funzione|funzione
    Quadro D. - Dirigenti tecnici del Corpo forestale dello Stato
 |                   |          |Presidente di sezione del    |
 |                   |          |Consiglio superiore          |
 |                   |          |dell'agricoltura             |1
---------------------------------------------------------------------
 |                   |          |Vice direttore generale      |1
---------------------------------------------------------------------
 |                   |          |Ispettore ge-nerale o        |
 |                   |          |consigliere ministeriale     |
D|Dirigente superiore|13 (a)    |aggiunto                     |4
---------------------------------------------------------------------
 |                   |          |                             |6 (a)
---------------------------------------------------------------------
 |                   |          |Direttore di distretto       |1
---------------------------------------------------------------------
 |                   |          |Direttore scuola allievi     |
 |                   |          |sottufficiali e guardie      |
 |                   |          |forestali                    |
---------------------------------------------------------------------

 |                   |          |Direttore di divisione presso|
 |                   |          |l'Amministrazione centrale e |
 |                   |          |gli organi periferici        |23 (b)
---------------------------------------------------------------------
 |                   |          |Ispettore capo o vice        |
E|Primo dirigente    |33 (b)    |consigliere ministeriale     |4
---------------------------------------------------------------------
 |                   |          |Capo reparto scuola allievi  |
 |                   |          |sottufficiali e guardie      |
 |                   |          |forestali                    |6
---------------------------------------------------------------------
 |                   |46 (a) (b)|                             |
              (a)  I  sei posti previsti per la funzione di direttore
          di  distretto  sono  attribuiti  con  effetto dalla data di
          entrata   in   vigore   del   riordinamento  del  Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste;
              (b)  Di  cui  sei posti con effetto dalla data indicata
          alla nota (a).".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17,  comma  4-bis,
          lettere  b),  c)  ed e), della legge 23 agosto 1988, n. 400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              "4-bis. - L'organizzazione e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il  Ministro  del  tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti
          dal   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive   modificazioni,   con   i   contenuti   e   con
          l'osservanza dei criteri che seguono:
                a) omissis;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) omissis;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  25 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  30 giugno  1972,  n.  748,
          recante:  "Disciplina  delle  funzioni  dirigenziali  nelle
          Amministrazioni   dello   Stato,   anche   ad   ordinamento
          autonomo":
              "Art.  25  (Nomina  a  dirigente  generale e qualifiche
          superiori).   -   La  nomina  a  dirigente  generale,  o  a
          qualifiche   superiori,  e'  conferita,  nei  limiti  delle
          disponibilita' di organico con decreto del presidente della
          Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
          su proposta del Ministro competente.
              La  nomina  puo' essere conferita anche ad impiegati di
          altri  ruoli  o  di altre amministrazioni, ovvero a persone
          estranee  all'Amministrazione dello Stato, salvo le riserve
          di  posti  previste  da  speciali disposizioni in favore di
          funzionari delle Amministrazioni interessate".
              -   Si  riporta  il  testo dell'art. 18, secondo comma,
          della citata legge 1o aprile 1981, n. 121:
              "Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'interno ed
          e'  composto  da un Sottosegretario di Stato per l'interno,
          designato  dal  Ministro,  con funzioni di vice presidente,
          dal  capo della polizia - direttore generale della pubblica
          sicurezza,    dal   comandante   generale   dell'Arma   dei
          carabinieri,   dal  comandante  generale  del  Corpo  della
          guardia di finanza".