Art. 7 Qualifiche del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato 1. Il ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato e' articolato nelle seguenti qualifiche: a) primo dirigente; b) dirigente superiore; c) dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato. 2. La relativa dotazione organica e' fissata nella tabella B allegata al presente decreto in sostituzione del quadro D della tabella XI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 3. La individuazione dell'unita' dirigenziale di livello generale del Corpo forestale dello Stato, che presiede anche all'amministrazione del relativo personale, e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici, nonche' la definizione dei relativi compiti e funzioni sono stabilite per la prima con regolamento e per le altre con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, rispettivamente lettera b) e lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni ed i compiti attuali restano attribuiti alla responsabilita' degli uffici di livello dirigenziale gia' operanti per il Corpo forestale dello Stato. 4. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Corpo forestale dello Stato, anche con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici periferici, al fine di accertarne la funzionalita' ed efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. 5. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, rivestono la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. I primi dirigenti rivestono anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 6. Il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato e' nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 7. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 18 della legge 1o aprile 1981, n. 121, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ed il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato".
Note all'art. 7: - Si riporta il quadro "D" della Tabella XI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo): Livello di | |Posti di | |Posti di funzione |Qualifica|qualifica |Funzione|funzione Quadro D. - Dirigenti tecnici del Corpo forestale dello Stato | | |Presidente di sezione del | | | |Consiglio superiore | | | |dell'agricoltura |1 --------------------------------------------------------------------- | | |Vice direttore generale |1 --------------------------------------------------------------------- | | |Ispettore ge-nerale o | | | |consigliere ministeriale | D|Dirigente superiore|13 (a) |aggiunto |4 --------------------------------------------------------------------- | | | |6 (a) --------------------------------------------------------------------- | | |Direttore di distretto |1 --------------------------------------------------------------------- | | |Direttore scuola allievi | | | |sottufficiali e guardie | | | |forestali | --------------------------------------------------------------------- | | |Direttore di divisione presso| | | |l'Amministrazione centrale e | | | |gli organi periferici |23 (b) --------------------------------------------------------------------- | | |Ispettore capo o vice | E|Primo dirigente |33 (b) |consigliere ministeriale |4 --------------------------------------------------------------------- | | |Capo reparto scuola allievi | | | |sottufficiali e guardie | | | |forestali |6 --------------------------------------------------------------------- | |46 (a) (b)| | (a) I sei posti previsti per la funzione di direttore di distretto sono attribuiti con effetto dalla data di entrata in vigore del riordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; (b) Di cui sei posti con effetto dalla data indicata alla nota (a).". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettere b), c) ed e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "4-bis. - L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) omissis; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) omissis; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". - Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo": "Art. 25 (Nomina a dirigente generale e qualifiche superiori). - La nomina a dirigente generale, o a qualifiche superiori, e' conferita, nei limiti delle disponibilita' di organico con decreto del presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. La nomina puo' essere conferita anche ad impiegati di altri ruoli o di altre amministrazioni, ovvero a persone estranee all'Amministrazione dello Stato, salvo le riserve di posti previste da speciali disposizioni in favore di funzionari delle Amministrazioni interessate". - Si riporta il testo dell'art. 18, secondo comma, della citata legge 1o aprile 1981, n. 121: "Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'interno ed e' composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro, con funzioni di vice presidente, dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza".