Art. 8
                      Nomina a primo dirigente

  1.  L'accesso  alla  qualifica  di  primo  dirigente  del ruolo dei
dirigenti del Corpo forestale dello Stato avviene:
a) nel  limite  dell'ottanta  per  cento  dei posti disponibili al 31
   dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e
   superamento  del  corso di formazione per l'accesso alla qualifica
   di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo
   scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo
   direttivo  dei  funzionari  del  Corpo  forestale  dello  Stato in
   possesso  di  qualifica  non  inferiore  a  quella  di commissario
   superiore  forestale  con  almeno  due  anni di effettivo servizio
   nella qualifica;
b) nel  limite  del restante venti per cento dei posti disponibili al
   31  dicembre  di  ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami
   riservato  al  personale  del  ruolo  direttivo dei funzionari del
   Corpo  forestale  dello  Stato,  in  possesso  di una delle lauree
   indicate all'articolo 3, commi 1 e 2, che rivesta la qualifica non
   inferiore a quella di commissario superiore forestale ovvero abbia
   maturato  almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica
   di commissario capo forestale.
  2. Ai fini del computo delle aliquote di cui al comma 1 la frazione
di   posto   e'   arrotondata   per   eccesso  all'unita'  in  favore
dell'aliquota  che  riporta  un resto maggiore, salvo conguaglio fino
all'arrotondamento  dei  resti  inferiori  da  effettuarsi negli anni
successivi.
  3.  La  nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1o
gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le
vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame
finale  del  corso  per il personale di cui al comma 1, lettera a), e
secondo  l'ordine  della  graduatoria  di  merito del concorso per il
personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione
del  posto  in  ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari
che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.
  4.  Il  corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera
a), ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a
perfezionare  le  conoscenze  di  carattere  giuridico,  gestionale e
tecnico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
  5.   Le   modalita'   di   svolgimento   del  corso  di  formazione
dirigenziale,  le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche'
i  criteri  per  la  formazione  della graduatoria di fine corso sono
determinati   con  regolamento  del  Ministro  competente,  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni.
  6.  Gli  appartenenti  al  ruolo direttivo dei funzionari del Corpo
forestale  dello  Stato conseguono a titolo onorifico la qualifica di
primo  dirigente  del  ruolo  dei dirigenti del Corpo forestale dello
Stato il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di
eta', infermita' o decesso, se rivestono la qualifica non inferiore a
quella   di   commissario   superiore  forestale  e  nel  quinquennio
precedente abbiano prestato servizio senza demerito.
 
          Nota all'art. 8:
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 3.