Art. 9
              Concorso per la nomina a primo dirigente

  1.  Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera b), e' indetto annualmente con decreto del dirigente generale
capo  del  Corpo  forestale  dello Stato da pubblicare nel bollettino
ufficiale del Corpo forestale dello Stato.
  2. Gli esami sono diretti ad accertare l'attitudine del candidato a
fornire  soluzioni  corrette  sotto  il  profilo  della legittimita',
dell'efficacia,   dell'efficienza   e  dell'economicita'  dell'azione
amministrativa e consistono in:
a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;
b) un  colloquio  volto  a verificare, oltre al grado di preparazione
   professionale  del  candidato,  anche la sua capacita' di sviluppo
   delle  risorse  umane  ed  organizzative  assegnate agli uffici di
   livello dirigenziale.
  3.  Il colloquio e le prove scritte non si intendono superati se il
candidato  abbia  riportato  una  votazione  inferiore a trentacinque
cinquantesimi nel colloquio ed in ciascuna prova scritta.
  4.  Il  personale  che  per  tre volte non sia stato compreso nella
graduatoria   degli  idonei  non  e'  ammesso  a  ripetere  la  prova
concorsuale.
  5.  Non  e'  ammesso  al  concorso  il personale che, alla data del
relativo bando, abbia riportato:
a) nei  tre  anni  precedenti  un  giudizio  complessivo  inferiore a
   distinto;
b) nell'anno  precedente  la  sanzione  disciplinare  della riduzione
   dello stipendio fino ad un mese;
c) nei  tre  anni precedenti la sanzione disciplinare della riduzione
   dello stipendio per un periodo superiore ad un mese;
d) nei   cinque   anni  precedenti  la  sanzione  disciplinare  della
   sospensione dalla qualifica.
  6.  Le  modalita'  del concorso, le materie oggetto degli esami, le
categorie  dei  titoli  da  ammettere  a valutazione, il punteggio da
attribuire  a  ciascuna  categoria  di  titoli  sono  determinati con
regolamento  del Ministro competente ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da
emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
  7.  La commissione del concorso per titoli ed esami di cui al comma
1,  nominata  con  decreto  del  dirigente  generale  capo  del Corpo
forestale  dello  Stato e' costituita da un presidente di sezione del
Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due
dirigenti superiori del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello
Stato.  Le  funzioni  di segretario sono svolte da un funzionario del
ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.
  8.  Con  il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti
supplenti ai fini della sostituzione dei componenti effettivi.
 
          Nota all'art. 9:
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 3.