Art. 9 Concorso per la nomina a primo dirigente 1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), e' indetto annualmente con decreto del dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato da pubblicare nel bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. 2. Gli esami sono diretti ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimita', dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicita' dell'azione amministrativa e consistono in: a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale; b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacita' di sviluppo delle risorse umane ed organizzative assegnate agli uffici di livello dirigenziale. 3. Il colloquio e le prove scritte non si intendono superati se il candidato abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi nel colloquio ed in ciascuna prova scritta. 4. Il personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non e' ammesso a ripetere la prova concorsuale. 5. Non e' ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato: a) nei tre anni precedenti un giudizio complessivo inferiore a distinto; b) nell'anno precedente la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio fino ad un mese; c) nei tre anni precedenti la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio per un periodo superiore ad un mese; d) nei cinque anni precedenti la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica. 6. Le modalita' del concorso, le materie oggetto degli esami, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro competente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 7. La commissione del concorso per titoli ed esami di cui al comma 1, nominata con decreto del dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato e' costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti superiori del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato. 8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti ai fini della sostituzione dei componenti effettivi.
Nota all'art. 9: - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 3.