Art. 3 Personale in regime di diritto pubblico (Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998) 1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287. 2. Il rapporto di impiego dei professori e dei, ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n. 421.
Note all'art. 3: - Si trascrive il testo vigente dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 (istituzione di un comitato interministeriale per il credito ed il risparmio): "Art. 1. - E' istituito un "comitato interministeriale per il credito ed il risparmio", al quale spetta l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria. Il comitato e' composto del Ministro per il tesoro, che lo presiede, e dei Ministri per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero. Si applicano, quanto alle competenze, alle facolta' e alle funzioni del comitato interministeriale, le norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni". - La legge 4 giugno 1985, n. 281, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.142, S.O., del 18 giugno 1985, reca "Disposizioni sull'ordinamento della commissione nazionale per le societa' e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle societa' con azioni quotate in borsa e delle societa' per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio". - La legge 10 ottobre 1990, n. 287, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 13 ottobre 1990, reca "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato". - S riporta il testo dell'articolo 33 della Costituzione: "Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i dirtti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', dece assicurare ad esse peina liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato peer l'ammissioone ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomic nei limiti stabiliti dalle legge dello Stato". - La legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.108, S.O., dell'11 maggio 1989 reca "istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica". - Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, vedi nelle note alle premesse.