Art. 3
               Personale in regime di diritto pubblico
   (Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
      dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e successivamente
     modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)

  1.  In  deroga  all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
dai  rispettivi  ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili,  gli  avvocati  e  procuratori  dello  Stato, il personale
militare  e  delle  Forze  di  polizia  di  Stato, il personale della
carriera   diplomatica   e   della  carriera  prefettizia  nonche'  i
dipendenti  degli  enti  che svolgono la loro attivita' nelle materie
contemplate   dall'articolo   1  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno
1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre
1990, n.287.
  2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei, ricercatori
universitari  resta  disciplinato  dalle disposizioni rispettivamente
vigenti,  in  attesa della specifica disciplina che la regoli in modo
organico  ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria
di  cui  all'articolo  33  della  Costituzione  ed  agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  tenuto  conto  dei principi di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n. 421.
 
             Note all'art. 3:
                 -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 1 del
          decreto   legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato
          17 luglio   1947,   n.  691  (istituzione  di  un  comitato
          interministeriale per il credito ed il risparmio):
                 "Art.    1.    -    E'    istituito   un   "comitato
          interministeriale per il credito ed il risparmio", al quale
          spetta l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio,
          in  materia  di  esercizio  della  funzione creditizia e in
          materia valutaria.
                 Il  comitato e' composto del Ministro per il tesoro,
          che  lo presiede, e dei Ministri per i lavori pubblici, per
          l'agricoltura  e  foreste, per l'industria e commercio, per
          il commercio con l'estero.
                 Si  applicano, quanto alle competenze, alle facolta'
          e  alle  funzioni  del comitato interministeriale, le norme
          del  regio  decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito
          nella   legge   7 marzo   1938,   n.   141,   e  successive
          modificazioni".
                 -  La  legge 4 giugno 1985, n. 281, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.142,  S.O., del 18 giugno 1985, reca
          "Disposizioni  sull'ordinamento della commissione nazionale
          per le societa' e la borsa; norme per l'identificazione dei
          soci  delle  societa'  con  azioni quotate in borsa e delle
          societa'   per   azioni  esercenti  il  credito;  norme  di
          attuazione  delle  direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in
          materia  di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per
          la tutela del risparmio".
                 - La legge 10 ottobre 1990, n. 287, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.240 del 13 ottobre 1990, reca "Norme
          per la tutela della concorrenza e del mercato".
                 -   S   riporta  il  testo  dell'articolo  33  della
          Costituzione:
                 "Art.  33.  L'arte e la scienza sono libere e libero
          ne e' l'insegnamento.
                 La    Repubblica    detta    le    norme    generali
          sull'istruzione  ed istituisce scuole statali per tutti gli
          ordini e gradi.
                 Enti  e privati hanno il diritto di istituire scuole
          ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
                 La  legge, nel fissare i dirtti e gli obblighi delle
          scuole non statali che chiedono la parita', dece assicurare
          ad  esse  peina  liberta'  e  ai loro alunni un trattamento
          scolastico  equipollente  a  quello  degli alunni di scuole
          statali.
                 E'  prescritto  un esame di Stato peer l'ammissioone
          ai  vari  ordini  e gradi di scuole o per la conclusione di
          essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
                 Le  istituzioni  di  alta  cultura,  universita'  ed
          accademie,  hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomic
          nei limiti stabiliti dalle legge dello Stato".
                 -  La  legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.108,  S.O., dell'11 maggio 1989 reca
          "istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica".
                 -  Per  il testo vigente dell'art. 2, comma 1, della
          legge  23 ottobre  1992,  n.  421,  vedi  nelle  note  alle
          premesse.