Art. 6
   Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche
       (Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5
        del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato
               dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998)

  1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina
degli  uffici, nonche' la consistenza e la variazione delle dotazioni
organiche  sono  determinate  in  funzione  delle  finalita' indicate
all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e
previa  consultazione  delle organizzazioni sindacali rappresentative
ai   sensi  dell'articolo  9.  Le  amministrazioni  pubbliche  curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata
attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale.
  2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo,  si  applica  l'articolo  17,  comma  4-bis, della legge 23
agosto  1988,  n.  400.  La  distribuzione  del personale dei diversi
livelli  o  qualifiche  previsti dalla dotazione organica puo' essere
modificata  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta  del  ministro  competente  di  concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, ove comporti
riduzioni  di  spesa  o  comunque non incrementi la spesa complessiva
riferita  al  personale  effettivamente  in  servizio  aI 31 dicembre
dell'anno precedente.
  3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si
procede  periodicamente  e comunque a scadenza triennale, nonche' ove
risulti  necessario  a seguito di riordino, fusione, trasformazione o
trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli
atti previsti dal proprio ordinamento.
  4.  Le  variazioni  delle dotazioni organiche gia' determinate sono
approvate  dall'organo  di  vertice delle amministrazioni in coerenza
con  la  programmazione  triennale del fabbisogno di personale di cui
all'articolo  39  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni  ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione
economico  -  finanziaria  pluriennale.  Per le amministrazioni dello
Stato,  la  programmazione  triennale  del fabbisogno di personale e'
deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni
organiche  sono  determinate  ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  5.  Per  la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero
degli  affari  esteri,  nonche' per le amministrazioni che esercitano
competenze  istituzionali  in  materia  di  difesa  e sicurezza dello
Stato,  di  polizia  e  di giustizia, sono fatte salve le particolari
disposizioni  dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al
personale  appartenente  alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
si  interpreta  nel  senso  che  al predetto personale non si applica
l'articolo  16  dello  stesso  decreto. Restano salve le disposizioni
vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli  istituti  e  scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative.  Le  attribuzioni  del  Ministero dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica,  relative  a tutto il personale
tecnico  e  amministrativo  universitario,  ivi compresi i dirigenti,
sono   devolute   all'universita'  di  appartenenza.  Parimenti  sono
attribuite  agli  osservatori  astronomici,  astrofisici  e vesuviano
tutte  le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  in materia di personale, ad eccezione di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
  6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti
di  cui  al  presente  articolo non possono assumere nuovo personale,
compreso quello appartenente alle categorie protette.
 
             Note all'art. 6:
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
                 "Art.   17  (Regolamenti).  -  1.  Con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato  che  deve  pronunziarsi  entro  novanta giorni dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
                   a) l'esecuzione   delle   leggi   e   dei  decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                   b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                   c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                   d) l'organizzazione   ed  il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                   e) (abrogato).
                 2.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
                 3.  Con decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
                 4.  I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
                 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
          dei  ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                   a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                   b) individuazione    degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                   c) previsione  di  strumenti di verifica periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                   d) indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                   e) previsione  di  decreti  ministeriali di natura
          non  regolamentare  per  la  definizione  dei compiti delle
          unita'  dirigenziali  nell'ambito degli uffici dirigenziali
          generali".
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 39 della
          legge   27 dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza pubblica):
                 "Art.  39  (Disposizioni in materia di assunzioni di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al
          fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e di
          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni
          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del
          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
                 2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il
          personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
          dei  dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
          entro  il  31 gennaio  dello  stesso  anno, con l'obiettivo
          della  riduzione complessiva del personale in servizio alla
          data  del  31 dicembre  1998, in misura non inferiore all'1
          per  cento  rispetto  al numero delle unita' in servizio al
          31 dicembre  1997.  Alla  data  del  31 dicembre 1999 viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al   numero   delle   unita'  in  servizio  alla  data  del
          31 dicembre   1997.  Per  l'anno  2000  e'  assicurata  una
          ulteriore  riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
          al  personale  in  servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
          2001  deve essere realizzata una riduzione di personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di
          autorizzazione     delle     assunzioni,     deve    essere
          prioritariamente  garantita  l'immissione in servizio degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
                 2-bis.  Allo  scopo  di assicurare il rispetto delle
          percentuali  annue  di  riduzione  del  personale di cui al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati   quantitativi  raggiunti  al  termine  dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per  gli enti pubblici non economici con organico superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco. Ai
          predetti  fini  i  Ministri  per la funzione pubblica e del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  Ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno.
                 3.  Per  consentire  lo  sviluppo  dei  processi  di
          riqualificazione  delle  amministrazioni pubbliche connessi
          all'attuazione  della riforma amministrativa, garantendo il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale,  a  decorrere  dall'anno  2000  il Consiglio dei
          Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
          economica,  definisce  preliminarmente  le  priorita'  e le
          necessita'   operative   da  soddisfare,  tenuto  conto  in
          particolare  delle  correlate  esigenze  di introduzione di
          nuove  professionalita'.  In  tale  quadro,  entro il primo
          semestre   di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          determina  il  numero  massimo complessivo delle assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi   di  riduzione  numerica  e  con  i  dati  sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque  subordinate  all'indisponibilita' di personale da
          trasferire  secondo  le  vigenti  procedure  di mobilita' e
          possono  essere  disposte esclusivamente presso le sedi che
          presentino    le maggiori    carenze   di   personale.   Le
          disposizioni  del  presente  art.  si  applicano anche alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
                 3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999  la disciplina
          autorizzatoria   di   cui   al  comma  3  si  applica  alla
          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da emanare a
          decorrere  dallo  stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
          criteri,  modalita'  e  termini  anche  differenziati delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3,  allo  scopo  di  tener conto delle peculiarita' e delle
          specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per  il pieno
          adempimento dei compiti istituzionali.
                 3-ter.  Al  fine  di  garantire  la coerenza con gli
          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione
          funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste
          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da
          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e
          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla
          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai
          principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono
          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei Ministri, ai fini
          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa
          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le
          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e
          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a
          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di
          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,
          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti
          pubblici  non  economici  con organico superiore a duecento
          unita',  i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
          una  apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova
          classificazione  del  personale, certificata dai competenti
          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni
          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.
          45,  comma  4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti
          riprendono le trattative.
                 4.  Nell'ambito della programmazione di cui ai commi
          da  1  a  3,  si  procede  comunque all'assunzione di 3.800
          unita'  di  personale, secondo le modalita' di cui ai commi
          da 5 a 15.
                 5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
          dell'amministrazione  finanziaria si provvede con i criteri
          e  le  modalita'  di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
          unita' di personale.
                 6.  Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300  unita'  di  personale  destinate al servizio ispettivo
          delle  direzioni  provinciali e regionali del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  di  300 unita' di
          personale  destinate  all'attivita' dell'Istituto nazionale
          della  previdenza  sociale; il predetto istituto provvede a
          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al servizio
          ispettivo.
                 7.  Con  regolamento  da  emanare  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, previo parere delle competenti commissioni
          parlamentari,  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  indicati  i  criteri e le
          modalita',  nonche'  i processi formativi, per disciplinare
          il  passaggio,  in  ambito  regionale,  del personale delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio  ispettivo delle direzioni regionali e provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
                 8.  Le  assunzioni  sono  effettuate  con i seguenti
          criteri e modalita':
                   a) i    concorsi    sono    espletati    su   base
          circoscrizionale   corrispondente  ai  territori  regionali
          ovvero  provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o
          compartimentale,  in relazione all'articolazione periferica
          dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
                   b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
          settima  qualifica  funzionale  in  ciascuna circoscrizione
          territoriale  e'  determinato  sulla base della somma delle
          effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici
          aventi  sede  nella  circoscrizione  territoriale medesima,
          fatta  eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
          provincia  autonoma  di Bolzano, con riferimento ai profili
          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica
          funzionale,  ferma  restando, per le ultime due qualifiche,
          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo
          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei
          posti  da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
          modalita',  avendo  a  riferimento il profilo professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale;
                   c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
          basata  su  una serie di quesiti a risposta multipla mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le
          funzioni   del   corrispondente  profilo  professionale.  I
          candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova
          attitudinale   sono   ammessi   a  sostenere  un  colloquio
          interdisciplinare;
                   d) la    prova    attitudinale    deve   svolgersi
          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
          territoriali;
                   e) ciascun  candidato puo' partecipare ad una sola
          procedura concorsuale.
                 9.  Per  le graduatorie dei concorsi si applicano le
          disposizioni  dell'art.  11,  commi settimo e ottavo, della
          legge  4  agosto  1975,  n.  397, in materia di graduatoria
          unica  nazionale,  quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
          stessa   legge,   con   esclusione   di  qualsiasi  effetto
          economico,  nonche'  quelle  di cui al comma 2 dell'art. 43
          del   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
                 10.  Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto
          e   prevenzione  del  fenomeno  dell'evasione  fiscale,  il
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze
          individua  all'interno  del contingente di cui all'art. 55,
          comma  2,  lettera  b),  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  27  marzo  1992,  n.  287,  due aree funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare  in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
          specifica  formazione da svolgersi in ambito periferico, il
          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
          del  comma  5,  nonche'  altri funzionari gia' addetti agli
          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza
          professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di
          carattere oggettivo.
                 11.  Dopo  l'immissione in servizio del personale di
          cui  al  comma  5,  si procede alla riduzione proporzionale
          delle   dotazioni  organiche  delle  qualifiche  funzionali
          inferiori    alla    settima   nella   misura   complessiva
          corrispondente  al  personale  effettivamente  assunto  nel
          corso   del   1998   ai  sensi  del  comma  4,  provvedendo
          separatamente per i singoli ruoli.
                 12. (Omissis).
                 13.  Le  graduatorie dei concorsi per esami, indetti
          ai  sensi  dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3
          febbraio   1993,   n.   29,   e  successive  modificazioni,
          conservano  validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
          data della loro approvazione.
                 14.  Per  far  fronte  alle esigenze connesse con la
          salvaguardia   dei   beni  culturali  presenti  nelle  aree
          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni
          culturali  e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche  complessive, ad assumere 600 unita' di personale
          anche  in  eccedenza  ai contingenti previsti per i singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base
          regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una
          serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato  con  esito  positivo  la  prova attitudinale sono
          ammessi   a   sostenere   un  colloquio  interdisciplinare.
          Costituisce  titolo  di  preferenza  la  partecipazione per
          almeno  un  anno,  in  corrispondente  professionalita', ai
          piani  o  progetti  di  cui all'art. 6 del decreto-legge 21
          marzo  1988,  n.  86,  convertito, con modificazioni, dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
                 15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
          nel  limite  di  200  unita'  complessive, con le procedure
          previste   dal   comma   3,   personale   dotato   di  alta
          professionalita',   anche   al  di  fuori  della  dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista  dall'art.  3,  comma  5,  della legge 24 dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta    rilevazione,   a   seguito   di   provvedimenti
          legislativi   di   attribuzione   di   nuove  e  specifiche
          competenze  alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato. Si
          applicano  per  le  assunzioni  di cui al presente comma le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11.
                 16.  Le  assunzioni  di cui ai commi precedenti sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere  dal  1o  gennaio  1994  secondo  quanto previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che  richiama  le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
                 17.  Il  termine  del  31  dicembre  1997,  previsto
          dall'art.  12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996,
          n.  669,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28
          febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea
          di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data
          di  entrata  in vigore dei provvedimenti di revisione degli
          ordinamenti  professionali  e,  comunque,  non  oltre il 31
          dicembre 1998.
                 18.  Allo  scopo  di  ridurre  la spesa derivante da
          nuove   assunzioni   il  Consiglio  dei  Ministri,  con  la
          determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce,
          entro   il   primo  semestre  di  ciascun  anno,  anche  la
          percentuale  del  personale  da  assumere  annualmente  con
          contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale o altre tipologie
          contrattuali  flessibili, salvo che per le Forze armate, le
          Forze  di  polizia  ed  il  Corpo  nazionale dei vigili del
          fuoco.  Tale percentuale non puo' comunque essere inferiore
          al  50  per  cento  delle  assunzioni  autorizzate.  Per le
          amministrazioni  che  non  hanno  raggiunto  una  quota  di
          personale  a  tempo parziale pari almeno al 4 per cento del
          totale   dei   dipendenti,  le  assunzioni  possono  essere
          autorizzate,  salvo  motivate  deroghe,  esclusivamente con
          contratto  a  tempo  parziale. L'eventuale trasformazione a
          tempo  pieno  puo'  intervenire  purche'  cio' non comporti
          riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a
          tempo parziale.
                 18-bis.  E'  consentito  l'accesso  ad  un regime di
          impegno   ridotto   per  il  personale  non  sanitario  con
          qualifica   dirigenziale   che   non   sia   preposto  alla
          titolarita'   di   uffici,   con  conseguenti  effetti  sul
          trattamento   economico   secondo   criteri   definiti  dai
          contratti collettivi nazionali di lavoro.
                 19.  Le regioni, le province autonome di Trento e di
          Bolzano,   gli   enti   locali,  le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al  comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
          spese di personale.
                 20.  Gli  enti  pubblici  non  economici adottano le
          determinazioni  necessarie per l'attuazione dei principi di
          cui  ai  commi  1  e  18,  adeguando, ove occorra, i propri
          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese
          per  il  personale.  Agli  enti  pubblici non economici con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3.
                 20-bis.  Le amministrazioni pubbliche alle quali non
          si  applicano  discipline  autorizzatorie delle assunzioni,
          fermo   restando   quanto  previsto  dai  commi  19  e  20,
          programmano  le proprie politiche di assunzioni adeguandosi
          ai   principi  di  riduzione  complessiva  della  spesa  di
          personale,  in  particolare per nuove assunzioni, di cui ai
          commi  2-bis,  3,  3-bis  e  3-ter, per quanto applicabili,
          realizzabili  anche  mediante  l'incremento  della quota di
          personale   ad   orario   ridotto  o  con  altre  tipologie
          contrattuali   flessibili   nel   quadro  delle  assunzioni
          compatibili   con  gli  obiettivi  della  programmazione  e
          giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di
          funzioni  e competenze. Per le universita' restano ferme le
          disposizioni dell'art. 51.
                 20-ter.    Le    ulteriori    economie   conseguenti
          all'applicazione  del presente art., realizzate in ciascuna
          delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche ad ordinamento
          autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici non economici con
          organico superiore a duecento unita', sono destinate, entro
          i limiti e con le modalita' di cui all'art. 43, comma 5, ai
          fondi  per  la contrattazione integrativa di cui ai vigenti
          contratti   collettivi   nazionali   di   lavoro   ed  alla
          retribuzione  di  risultato del personale dirigente. Con la
          medesima  destinazione  e  ai  sensi  del predetto art. 43,
          comma   5,  le  amministrazioni  e  gli  enti  che  abbiano
          proceduto  a ridurre la propria consistenza di personale di
          una  percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli
          obiettivi  percentuali di riduzione annua di cui al comma 2
          possono    comunque   utilizzare   le   maggiori   economie
          conseguite.
                 21.  Per  le  attivita'  connesse all'attuazione del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          ed   il   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  possono  avvalersi  di personale
          comandato  da  altre amministrazioni dello Stato, in deroga
          al  contingente  determinato ai sensi della legge 23 agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
                 22.  Al  fine  dell'attuazione  della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
          autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad
          avvalersi,  per  non piu' di un triennio, di un contingente
          integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
          ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
          alle  amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2,
          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  nonche'  ad  enti  pubblici economici. Si applicano le
          disposizioni  previste  dall'art. 17, comma 14, della legge
          15  maggio  1997,  n.  127. Il personale di cui al presente
          comma  mantiene il trattamento economico fondamentale delle
          amministrazioni  o  degli enti di appartenenza e i relativi
          oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al
          personale   di   cui  al  presente  comma  sono  attribuiti
          l'indennita'   e   il   trattamento   economico  accessorio
          spettanti  al  personale  di  ruolo  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri,  se  piu' favorevoli. Il servizio
          prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
          valutabile  ai fini della progressione della carriera e dei
          concorsi.
                 23.  All'art.  9,  comma  19,  del  decreto-legge 1o
          ottobre  1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  28  novembre  1996,  n. 608, le parole: "31 dicembre
          1997"  sono  sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
          Al  comma  18  dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n.
          549,  come  modificato  dall'art.  6, comma 18, lettera c),
          della  legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre
          1997"  sono  sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
          L'eventuale  trasformazione  dei  contratti  previsti dalla
          citata  legge  n.  549  del  1995 avviene nell'ambito della
          programmazione  di  cui  ai  commi  1,  2  e 3 del presente
          articolo.
                 24.  In  deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma
          115,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662, l'entita'
          complessiva  di  giovani iscritti alle liste di leva di cui
          all'art.  37 del decreto del Presidente della Repubblica 14
          febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
          ausiliario  di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
          di  3.000  unita',  da  assegnare  alla  Polizia  di Stato,
          all'Arma  dei  carabinieri  ed  al  Corpo  della guardia di
          finanza,   in   proporzione   alle   rispettive   dotazioni
          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un
          ulteriore  incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
          dei    carabinieri,    nell'ambito   delle   procedure   di
          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
          presente articolo.
                 25.  Al  fine  di  incentivare la trasformazione del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo  parziale  e  garantendo in ogni caso che cio' non si
          ripercuota  negativamente  sulla  funzionalita'  degli enti
          pubblici  con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo'  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al
          raggiungimento   di   obiettivi  o  alla  realizzazione  di
          progetti,   nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali  non
          collegati  alla  durata  della prestazione lavorativa siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al
          regime  orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
          58-bis,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
          dall'art.   6  del  decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n.  140,  devono  essere emanati entro novanta giorni dalla
          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  In
          mancanza,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
          parziale  puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
          l'attivita'  che  il  dipendente  intende  svolgere  sia in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di  appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato
          provvedimento  emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione di
          appartenenza  e  la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento della funzione pubblica.
                 26.  Le  domande  di  trasformazione del rapporto di
          lavoro  da  tempo  pieno  a  tempo parziale, respinte prima
          della  data di entrata in vigore della presente legge, sono
          riesaminate  d'ufficio  secondo  i  criteri  e le modalita'
          indicati   al   comma  25,  tenendo  conto  dell'attualita'
          dell'interesse del dipendente.
                 27.  Le  disposizioni  dell'art.  1,  commi 58 e 59,
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  in  materia di
          rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale,  si  applicano al
          personale  dipendente  delle  regioni  e  degli enti locali
          finche'  non  diversamente  disposto  da  ciascun  ente con
          proprio atto normativo.
                 28.  Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art.
          1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
          della  guardia  di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
          polizia  tributaria  previsti  dal  decreto  del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  non  e' opponibile il
          segreto d'ufficio".
                 - Si  trascrive  il  testo vigente degli articoli 5,
          comma  3  e 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          503  (Norme  per il riordinamento del sistema previdenziale
          dei  lavoratori  privati  e  pubblici,  a norma dell'art. 3
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
                 "3.  Per  la  cessazione  dal servizio del personale
          delle  Forze  di  polizia ad ordinamento civile e del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco restano ferme le particolari
          norme  dettate  dai rispettivi ordinamenti relativamente ai
          limiti  di  eta'  per  il  pensionamento di cui al presente
          articolo".
                 "Art.  16 (Formazione). - 1. La formazione medica di
          cui  all'art. 6, comma 2, implica la partecipazione guidata
          o  diretta  alla  totalita'  delle  attivita'  mediche, ivi
          comprese la medicina preventiva, le guardie, l'attivita' di
          pronto  soccorso,  l'attivita'  ambulatoriale e l'attivita'
          operatoria   per  le  discipline  chirurgiche,  nonche'  la
          graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione
          di   interventi  con  autonomia  vincolata  alle  direttive
          ricevute  dal  medico  responsabile  della  formazione.  La
          formazione   comporta  l'assunzione  delle  responsabilita'
          connesse   all'attivita'  svolta.  Durante  il  periodo  di
          formazione  e'  obbligatoria  la  partecipazione  attiva  a
          riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici nella
          disciplina".