Articolo 8
         (Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
                  (Art. 9 del d.lgs n.29 del 1993)

   1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinche'
la  spesa  per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile
nella  evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono
determinate   in   base   alle  compatibilita'  economico-finanziarie
definite nei documenti di programmazione e di bilancio.
   2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici
e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilita',
nonche'  negli  enti  di  cui all'articolo 70, comma 4, e' soggetto a
limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.