Art. 2.
                Iscrizione al registro delle imprese
  1.   L'iscrizione  degli  imprenditori  agricoli,  dei  coltivatori
diretti  e delle societa' semplici esercenti attivita' agricola nella
sezione  speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188
e  seguenti  del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione
anagrafica  ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia
di cui all'articolo 2193 del codice civile.
 
          Nota all'art. 2:
              - Si  trascrive il testo degli articoli 2188 e 2193 del
          codice civile:
              "Art.  2188 (Registro delle imprese). - E' istituito il
          registro  delle  imprese  per  le iscrizioni previste dalla
          legge.
              Il  registro  e' tenuto dall'ufficio del registro delle
          imprese  sotto  la  vigilanza  di  un  giudice delegato dal
          presidente del tribunale. Il registro e' pubblico.".
              "Art.  2193  (Efficacia dell'iscrizione). - I fatti dei
          quali  la  legge  prescrive l'iscrizione, se non sono stati
          iscritti,  non  possono  essere  opposti ai terzi da chi e'
          obbligato  a  richiederne  l'iscrizione,  a meno che questi
          provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
              L'ignoranza  dei  fatti  dei  quali  la legge prescrive
          l'iscrizione  non puo' essere opposta dai terzi dal momento
          in cui l'iscrizione e' avvenuta.
              Sono salve le disposizioni particolari della legge.".