Art. 3.
                      Attivita' agrituristiche
  1.  Rientrano  fra  le  attivita'  agrituristiche di cui alla legge
5 dicembre  1985,  n.  730,  ancorche'  svolte  all'esterno  dei beni
fondiari   nella  disponibilita'  dell'impresa,  l'organizzazione  di
attivita'  ricreative,  culturali  e didattiche, di pratica sportiva,
escursionistiche   e  di  ippoturismo  finalizzate  ad  una  migliore
fruizione  e  conoscenza  del territorio, nonche' la degustazione dei
prodotti  aziendali,  ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della
legge  27 luglio  1999,  n.  268.  La  stagionalita' dell'ospitalita'
agrituristica  si  intende  riferita  alla  durata  del soggiorno dei
singoli ospiti.
  2.  Possono  essere  addetti  ad  attivita'  agrituristiche, e sono
considerati  lavoratori  agricoli  ai  fini  della vigente disciplina
previdenziale,   assicurativa   e   fiscale,   i   familiari  di  cui
all'articolo  230-bis  del  codice  civile, i lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato, determinato e parziale.
  3.   Alle   opere   ed   ai   fabbricati   destinati  ad  attivita'
agrituristiche  si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 9,
lettera  a)  ed  all'articolo  10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
nonche' di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992,
n.   104,  relativamente  all'utilizzo  di  opere  provvisionali  per
l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche.
 
          Note all'art. 3:
              - La  legge  5 dicembre 1985, n. 730, reca: "Disciplina
          dell'agriturismo".
              - La  legge  27 luglio  1999, n. 268, reca: "Disciplina
          delle strade del vino".
              - Il  testo  dell'art.  230-bis del codice civile e' il
          seguente:
              "Art.  230-bis  (Impresa  familiare).  -  Salvo che sia
          configurabile  un diverso rapporto, il familiare che presta
          in  modo  continuativo  la  sua  attivita'  di lavoro nella
          famiglia   o   nell'impresa   familiare   ha   diritto   al
          mantenimento   secondo  la  condizione  patrimoniale  della
          famiglia  e  partecipa agli utili dell'impresa familiare ed
          ai   beni  acquistati  con  essi  nonche'  agli  incrementi
          dell'azienda,    anche   in   ordine   all'avviamento,   in
          proporzione  alla quantita' e qualita' del lavoro prestato.
          Le  decisioni  concernenti  l'impiego  degli  utili e degli
          incrementi    nonche'   quelle   inerenti   alla   gestione
          straordinaria,  agli indirizzi produttivi e alla cessazione
          dell'impresa  sono  adottate,  a maggioranza, dai familiari
          che    partecipano    all'impresa   stessa.   I   familiari
          partecipanti  all'impresa  che non hanno la piena capacita'
          di  agire  sono  rappresentati  nel voto da chi esercita la
          potesta' su di essi.
              Il  lavoro  della  donna  e'  considerato equivalente a
          quello dell'uomo.
              Ai  fini  della  disposizione  di cui al primo comma si
          intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo
          grado  gli  affini  entro il secondo; per impresa familiare
          quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo
          grado, gli affini entro il secondo.
              Il  diritto  di partecipazione di cui al primo comma e'
          intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore
          di  familiari indicati nel comma precedente col consenso di
          tutti i partecipi.
              Esso  puo'  essere liquidato in danaro alla cessazione,
          per  qualsiasi  causa,  della  prestazione  del  lavoro, ed
          altresi'  in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento
          puo'  avvenire  in piu' annualita', determinate, in difetto
          di accordo, dal giudice.
              In  caso  di  divisione  ereditaria  o di trasferimento
          dell'azienda  i  partecipi  di  cui  al  primo  comma hanno
          diritto  di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti
          in cui e' compatibile, la disposizione dell'art. 732.
              Le    comunioni    tacite    familiari   nell'esercizio
          dell'agricoltura   sono   regolate   dagli   usi   che  non
          contrastino con le precedenti norme.".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  9,  lettera a) e
          dell'art.  10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per
          la edificabilita' dei suoli):
              "Art.  9 (Cessione gratuita). - Il contributo di cui al
          precedente art. 3 non e' dovuto:
                a) per  le  opere  da realizzare nelle zone agricole,
          ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del
          fondo  e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo
          principale,  ai  sensi dell'art. 12, legge 9 maggio 1975, n
          153".
              "Art.  10 (Concessione relativa ad opere o impianti non
          destinati  alla  residenza).  -  La  concessione relativa a
          costruzioni o impianti destinati ad attivita' industriali o
          artigianali  dirette  alla  trasformazione  di beni ed alla
          presentazione  di  servizi comporta la corresponsione di un
          contributo    pari    alla   incidenza   delle   opere   di
          urbanizzazione,  di quelle necessarie al trattamento e allo
          smaltimento  dei  rifiuti  solidi,  liquidi  e gassosi e di
          quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano
          alterate  le caratteristiche. La incidenza di tali opere e'
          stabilita  con deliberazione del consiglio comunale in base
          a  parametri  che la regione definisce con i criteri di cui
          alle  lettere  a)  e  b)  del precedente art. 5, nonche' in
          relazione ai tipi di attivita' produttiva.
              La   concessione  relativa  a  costruzioni  o  impianti
          destinati    ad   attivita'   turistiche,   commerciali   e
          direzionali  comporta  la  corresponsione  di un contributo
          pari   all'incidenza   delle   opere   di   urbanizzazione,
          determinata  al  sensi  del  precedente art. 5, nonche' una
          quota  non  superiore al 10 per cento del costo documentato
          di  costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi
          di attivita', con deliberazione del consiglio comunale.
              Qualora  la destinazione d'uso delle opere indicate nei
          commi  precedenti,  nonche'  di  quelle nelle zone agricole
          previste  dal  precedente art. 9, venga comunque modificata
          nei  dieci  anni  successivi all'ultimazione dei lavori, il
          contributo  per  la  concessione  e'  dovuto  nella  misura
          massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata
          con riferimento al momento della intervenuta variazione.".
              - Si  riporta di seguito il testo del comma 2 dell'art.
          24  della  legge  5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
          l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti delle
          persone handicappate):
              "2.  Per  gli  edifici  pubblici  e  privati  aperti al
          pubblico  soggetti  ai  vincoli di cui alle leggi 1o giugno
          1939,  n.  1089,  e  successive  modificazioni, e 29 giugno
          1939,  n.  1497,  e  successive  modificazioni,  nonche' ai
          vincoli  previsti  da  leggi  speciali  aventi  le medesime
          finalita',   qualora   le   autorizzazioni  previste  dagli
          articoli  4  e  5  della  citata  legge n. 13 del 1989, non
          possano  venire concesse, per il mancato rilascio del nulla
          osta  da  parte  delle autorita' competenti alla tutela del
          vincolo,  la  conformita'  alle norme vigenti in materia di
          accessibilita'    e    di    superamento   delle   barriere
          architettoniche    puo'   essere   realizzata   con   opere
          provvisionali,  come  definite  dall'art. 7 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  7 gennaio  1956, n. 164, nei
          limiti della compatibilita' suggerita dal vincoli stessi.".