Art. 2.
           Ambito di applicazione e modalita' di esercizio
                    della vigilanza supplementare

  1.  L'ISVAP esercita la vigilanza supplementare nei confronti delle
imprese  di  assicurazione  aventi  sede  legale nel territorio della
Repubblica che siano:
    a)   controllanti   o   partecipanti   in  almeno  un'impresa  di
assicurazione,  in  un'impresa di assicurazione avente sede legale in
uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione;
    b)  controllate  da un'impresa di partecipazione assicurativa, da
un'impresa  di  assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o
da un'impresa di riassicurazione;
    c)  controllate  da  un'impresa  di  partecipazione  assicurativa
mista.
  2.  Le imprese di assicurazione di cui al comma 1, lettera a), sono
soggette  alla vigilanza supplementare secondo le disposizioni di cui
ai titoli II, III e IV.
  3.  Le imprese di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono
soggette  alla vigilanza supplementare secondo le disposizioni di cui
ai titoli II, III e V.
  4.  Le imprese di assicurazione di cui al comma 1, lettera c), sono
soggette  alla vigilanza supplementare secondo le disposizioni di cui
ai titoli II e III.