Art. 3.
                        Successione di leggi

  1.  L'ente  non  puo' essere ritenuto responsabile per un fatto che
secondo  una  legge  posteriore  non  costituisce  piu'  reato  o  in
relazione   al   quale   non  e'  piu'  prevista  la  responsabilita'
amministrativa  dell'ente,  e,  se  vi  e' stata condanna, ne cessano
l'esecuzione e gli effetti giuridici.
  2.  Se  la legge del tempo in cui e' stato commesso l'illecito e le
successive  sono  diverse, si applica quella le cui disposizioni sono
piu' favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di
leggi eccezionali o temporanee.