Art. 4.
                      Reati commessi all'estero

  1.  Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10
del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede
principale   rispondono   anche   in   relazione  ai  reati  commessi
all'estero, purche' nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo
in cui e' stato commesso il fatto.
  2.  Nei  casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a
richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo
se la richiesta e' formulata anche nei confronti di quest'ultimo.
 
          Nota all'art. 4:
              -  Si  riporta il testo degli articoli 7, 8, 9 e 10 del
          codice penale:
              "Art.  7  (Reati  commessi  all'estero).  -  E'  punito
          secondo  la  legge italiana il cittadino o lo straniero che
          commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:
                1) delitti contro la personalita' dello Stato;
                2) delitti  di contraffazione del sigillo dello Stato
          e di uso di tale sigillo contraffatto;
                3) delitti  di falsita' in monete aventi corso legale
          nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte
          di pubblico credito italiano;
                4) delitti  commessi da pubblici ufficiali a servizio
          dello  Stato,  abusando  dei  poteri  o  violando  i doveri
          inerenti alle loro funzioni;
                5) ogni   altro   reato   per   il   quale   speciali
          disposizioni   di   legge   o   convenzioni  internazionali
          stabiliscono    l'applicabilita'    della    legge   penale
          italiana.".
              "Art.  8  (Delitto  politico commesso all'estero). - Il
          cittadino  o lo straniero che commette in territorio estero
          un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n.
          1  dell'articolo  precedente,  e'  punito  secondo la legge
          italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.
              Se  si  tratta  di  delitto  punibile  a  querela della
          persona  offesa,  occorre,  oltre  tale richiesta, anche la
          querela.
              Agli  effetti  della  legge penale, e' delitto politico
          ogni  delitto,  che  offende  un  interesse  politico dello
          Stato,   ovvero  un  diritto  politico  del  cittadino.  E'
          altresi'  considerato  delitto  politico  il delitto comune
          determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.".
              "Art. 9 (Delitto comune del cittadino all'estero). - Il
          cittadino,  che,  fuori  dei casi indicati nei due articoli
          precedenti, commette in territorio estero un delitto per il
          quale   la  legge  italiana  stabilisce  l'ergastolo  o  la
          reclusione  non  inferiore nel minimo a tre anni, e' punito
          secondo   la  legge  medesima,  sempre  che  si  trovi  nel
          territorio dello Stato.
              Se  si  tratta di delitto per il quale e' stabilita una
          pena restrittiva della liberta' personale di minore durata,
          il  colpevole  e'  punito  a  richiesta  del Ministro della
          giustizia,  ovvero  a  istanza  o  a  querela della persona
          offesa.
              Nei   casi  preveduti  dalle  disposizioni  precedenti,
          qualora  si  tratti  di  delitto  commesso  a  danno  delle
          Comunita'  europee, di uno Stato estero o di uno straniero,
          il  colpevole  e'  punito  a  richiesta  del Ministro della
          giustizia,  sempre  che l'estradizione di lui non sia stata
          conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello
          Stato in cui egli ha commesso il delitto.".
              "Art. 10 (Delitto comune dello straniero all'estero). -
          Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7
          e  8,  commette in territorio estero, a danno dello Stato o
          di  un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana
          stabilisce  l'ergastolo,  o la reclusione non inferiore nel
          minimo  a  un  anno,  e'  punito secondo la legge medesima,
          sempre  che  si  trovi nel territorio dello Stato, e vi sia
          richiesta  del  Ministro  della giustizia, ovvero istanza o
          querela della persona offesa.
              Se  il  delitto  e'  commesso  a  danno delle Comunita'
          europee,  di  uno  Stato  estero  o  di  uno  straniero, il
          colpevole  e' punito secondo la legge italiana, a richiesta
          del Ministro della giustizia, sempre che:
                1) si trovi nel territorio dello Stato;
                2) si  tratti di delitto per il quale e' stabilita la
          pena  dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore
          nel minimo a tre anni;
                3) l'estradizione  di  lui  non  sia stata conceduta,
          ovvero  non  sia stata accettata dal Governo dello Stato in
          cui  egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a
          cui egli appartiene.".