Art. 7.
Soggetti sottoposti all'altrui direzione  e modelli di organizzazione
                              dell'ente

  1.  Nel  caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente
e'  responsabile  se la commissione del reato e' stata resa possibile
dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
  2.  In  ogni  caso,  e'  esclusa  l'inosservanza  degli obblighi di
direzione  o  vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato,
ha  adottato  ed  efficacemente attuato un modello di organizzazione,
gestione  e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello
verificatosi.
  3.  Il  modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione
dell'organizzazione  nonche'  al  tipo  di  attivita'  svolta, misure
idonee  a  garantire lo svolgimento dell'attivita' nel rispetto della
legge  e  a  scoprire  ed  eliminare  tempestivamente  situazioni  di
rischio.
  4. L'efficace attuazione del modello richiede:
    a)  una  verifica  periodica  e l'eventuale modifica dello stesso
quando  sono  scoperte  significative  violazioni  delle prescrizioni
ovvero    quando   intervengono   mutamenti   nell'organizzazione   o
nell'attivita';
    b)  un  sistema  disciplinare  idoneo  a  sanzionare  il  mancato
rispetto delle misure indicate nel modello.