Art. 2.
         Tipologie di attivita' attribuibili alle fondazioni
  1.  Le fondazioni possono svolgere, a favore e per conto degli enti
di  riferimento,  una  o  piu' delle seguenti tipologie di attivita',
secondo quanto previsto dai rispettivi statuti:
    a) l'acquisizione  di  beni e servizi alle migliori condizioni di
mercato;
    b) lo  svolgimento  di  attivita' strumentali e di supporto della
didattica  e  della  ricerca scientifica e tecnologica, con specifico
riguardo:
      1)  alla  promozione  e  sostegno  finanziario  alle  attivita'
didattiche, formative e di ricerca;
      2)  alla promozione e allo svolgimento di attivita' integrative
e sussidiarie alla didattica ed alla ricerca;
      3)  alla  realizzazione  di  servizi  e di iniziative diretti a
favorire le condizioni di studio;
      4)  alla  promozione e supporto delle attivita' di cooperazione
scientifica  e  culturale  degli  enti di riferimento con istituzioni
nazionali ed internazionali;
      5)   alla   realizzazione   e   gestione,   nell'ambito   della
programmazione  degli  enti  di riferimento, di strutture di edilizia
universitaria  e  di  altre  strutture  di  servizio strumentali e di
supporto all'attivita' istituzionale degli enti di riferimento;
      6)  alla  promozione  e attuazione di iniziative a sostegno del
trasferimento  dei  risultati della ricerca, della creazione di nuove
imprenditorialita'  originate dalla ricerca ai sensi dell'articolo 3,
comma  1,  lettera b), n. 1), del decreto legislativo 27 luglio 1999,
n.  297, della valorizzazione economica dei risultati delle ricerche,
anche attraverso la tutela brevettale;
      7)   al  supporto  all'organizzazione  di  stages  e  di  altre
attivita' formative, nonche' ad iniziative di formazione a distanza.
  2.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui al comma 1 le
fondazioni possono, fra l'altro:
    a) promuovere  la  raccolta  di  fondi  privati  e  pubblici e la
richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei
e internazionali da destinare agli scopi della fondazione;
    b) stipulare   contratti,   convenzioni,  accordi  o  intese  con
soggetti pubblici o privati;
    c) amministrare  e  gestire i beni di cui abbiano la proprieta' o
il  possesso,  nonche'  le strutture universitarie delle quali le sia
stata affidata la gestione;
    d) sostenere lo svolgimento di attivita' di formazione, ricerca e
trasferimento  tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di
strutture scientifiche e/o tecnologiche degli enti di riferimento;
    e) promuovere   la   costituzione   o   partecipare  a  consorzi,
associazioni  o  fondazioni  che  condividono  le medesime finalita',
nonche'  a  strutture  di  ricerca,  alta  formazione e trasferimento
tecnologico in Italia e all'estero, ivi comprese societa' di capitali
strumentali  a  dette  strutture.  Nel  caso di partecipazione a tali
societa' di capitali la partecipazione non puo' superare il cinquanta
per cento dell'intero capitale sociale;
    f) promuovere  e  partecipare  ad  iniziative congiunte con altri
istituti  nazionali,  stranieri,  con  amministrazioni  ed  organismi
internazionali  e,  in  genere,  con  operatori  economico e sociali,
pubblici o privati;
    g) promuovere  seminari,  conferenze  e  convegni anche con altre
istituzioni   e   organizzazioni   nazionali   ed   internazionali  o
partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti.
  3. Le fondazioni agevolano la partecipazione alla propria attivita'
di   enti   e   amministrazioni  pubbliche  e  di  soggetti  privati,
sviluppando   ed   incrementando  la  necessaria  rete  di  relazioni
nazionali  ed  internazionali funzionali al raggiungimento dei propri
fini.
 
          Nota all'art. 2:
              - L'art.  3,  comma  1,  lettera b), n. 1), del decreto
          legislativo"27   luglio   1999,   n.  297  (riordino  della
          disciplina  e  snellimento  delle procedure per il sostegno
          della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
          delle   tecnologie,   per  la  mobilita'  dei  ricercatori)
          prevede:
                "1. Sono ammissibili per:
                  a) (omissis);
                  b) altri  interventi  di  sostegno  su  progetto  o
          programma:
                    1)  le attivita' di ricerca industriale, sviluppo
          precompetitivo,  diffusione di tecnologie, fino all'avvio e
          comunque  finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto
          contenuto  tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei
          risultati  della ricerca da parte di soggetti assimilati in
          fase  d'avvio,  su progetto o programma presentato anche da
          coloro  che  si  impegnano a costituire o a concorrere alla
          nuova societa'.".