Art. 2. Tipologie di attivita' attribuibili alle fondazioni 1. Le fondazioni possono svolgere, a favore e per conto degli enti di riferimento, una o piu' delle seguenti tipologie di attivita', secondo quanto previsto dai rispettivi statuti: a) l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato; b) lo svolgimento di attivita' strumentali e di supporto della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo: 1) alla promozione e sostegno finanziario alle attivita' didattiche, formative e di ricerca; 2) alla promozione e allo svolgimento di attivita' integrative e sussidiarie alla didattica ed alla ricerca; 3) alla realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studio; 4) alla promozione e supporto delle attivita' di cooperazione scientifica e culturale degli enti di riferimento con istituzioni nazionali ed internazionali; 5) alla realizzazione e gestione, nell'ambito della programmazione degli enti di riferimento, di strutture di edilizia universitaria e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all'attivita' istituzionale degli enti di riferimento; 6) alla promozione e attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialita' originate dalla ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, della valorizzazione economica dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettale; 7) al supporto all'organizzazione di stages e di altre attivita' formative, nonche' ad iniziative di formazione a distanza. 2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1 le fondazioni possono, fra l'altro: a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi della fondazione; b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati; c) amministrare e gestire i beni di cui abbiano la proprieta' o il possesso, nonche' le strutture universitarie delle quali le sia stata affidata la gestione; d) sostenere lo svolgimento di attivita' di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche degli enti di riferimento; e) promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalita', nonche' a strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, ivi comprese societa' di capitali strumentali a dette strutture. Nel caso di partecipazione a tali societa' di capitali la partecipazione non puo' superare il cinquanta per cento dell'intero capitale sociale; f) promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni ed organismi internazionali e, in genere, con operatori economico e sociali, pubblici o privati; g) promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti. 3. Le fondazioni agevolano la partecipazione alla propria attivita' di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini.
Nota all'art. 2: - L'art. 3, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo"27 luglio 1999, n. 297 (riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori) prevede: "1. Sono ammissibili per: a) (omissis); b) altri interventi di sostegno su progetto o programma: 1) le attivita' di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma presentato anche da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova societa'.".