Art. 3.
                               Statuto
  1.  Le fondazioni sono disciplinate da uno statuto che ne specifica
i compiti e le strutture operative.
  2.  Lo  statuto  determina,  nel  rispetto  delle  disposizioni del
presente regolamento:
    a) le finalita' della fondazione;
    b) la composizione, le competenze e la durata dei suoi organi;
    c) i criteri in base ai quali altri soggetti, pubblici o privati,
possono partecipare e i diritti e doveri a questi spettanti;
    d) la   destinazione   degli   avanzi   di  gestione  agli  scopi
istituzionali;
    e) le  modalita' di erogazione dei servizi a favore degli enti di
riferimento;
    f) le  cause  di  estinzione  della  fondazione e le disposizioni
relative  alla  devoluzione  del  patrimonio  secondo quanto previsto
dall'articolo 15, comma 3.
  3.  Lo statuto e' deliberato, unitamente all'atto costitutivo della
fondazione, dagli enti di riferimento, previa acquisizione del parere
del   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica.  Il  parere  ministeriale  e'  allegato  alla domanda di
riconoscimento  della  personalita'  giuridica di cui all'articolo 1,
comma 3. La stessa procedura si applica alle modifiche dello statuto.