Art. 3. Statuto 1. Le fondazioni sono disciplinate da uno statuto che ne specifica i compiti e le strutture operative. 2. Lo statuto determina, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento: a) le finalita' della fondazione; b) la composizione, le competenze e la durata dei suoi organi; c) i criteri in base ai quali altri soggetti, pubblici o privati, possono partecipare e i diritti e doveri a questi spettanti; d) la destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali; e) le modalita' di erogazione dei servizi a favore degli enti di riferimento; f) le cause di estinzione della fondazione e le disposizioni relative alla devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 3. 3. Lo statuto e' deliberato, unitamente all'atto costitutivo della fondazione, dagli enti di riferimento, previa acquisizione del parere del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il parere ministeriale e' allegato alla domanda di riconoscimento della personalita' giuridica di cui all'articolo 1, comma 3. La stessa procedura si applica alle modifiche dello statuto.