Art. 4. Patrimonio 1. Il patrimonio della fondazione e' costituito: a) dalla dotazione iniziale in beni mobili e/o immobili conferita dai fondatori all'atto della costituzione; b) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo, nonche' da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento degli enti di riferimento, dal consiglio di amministrazione della fondazione e che il consiglio stesso decida di imputare a patrimonio; c) dai proventi delle attivita' proprie che il consiglio di amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio; d) dagli utili, derivanti dalle contribuzioni di cui all'articolo 6, che il consiglio di amministrazione decida di imputare a patrimonio; e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.