Art. 4.
                             Patrimonio
  1. Il patrimonio della fondazione e' costituito:
    a) dalla dotazione iniziale in beni mobili e/o immobili conferita
dai fondatori all'atto della costituzione;
    b) dai  beni mobili ed immobili che perverranno alla fondazione a
qualsiasi  titolo,  nonche'  da  contributi,  donazioni  e lasciti di
persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione
sia  deliberata,  previo  gradimento  degli  enti di riferimento, dal
consiglio  di  amministrazione  della  fondazione  e che il consiglio
stesso decida di imputare a patrimonio;
    c) dai  proventi  delle  attivita'  proprie  che  il consiglio di
amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
    d) dagli utili, derivanti dalle contribuzioni di cui all'articolo
6,   che  il  consiglio  di  amministrazione  decida  di  imputare  a
patrimonio;
    e) dai  fondi  di  riserva  costituiti  con  eventuali  avanzi di
gestione.