Art. 6.
                     Partecipazioni ed adesioni
  1.  Partecipano alla costituzione della fondazione, oltre agli enti
di  riferimento, gli enti e le amministrazioni pubbliche e i soggetti
privati  individuati  dagli  enti di riferimento medesimi che abbiano
accettato  di  contribuire,  nella  misura indicata nello statuto, al
fondo  di  dotazione iniziale e al fondo di gestione della fondazione
mediante  contributi  in  denaro,  in attivita' o in beni materiali e
immateriali. Tali soggetti assumono la qualifica di "Fondatori".
  2.  Assumono  la  qualifica  di  "Partecipanti  istituzionali" alla
fondazione,   previo   gradimento   della   stessa   e  dell'ente  di
riferimento, enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che
condividendo  le  finalita'  della  fondazione,  contribuiscono  alla
realizzazione  dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o
pluriennali,  in  attivita' o beni materiali e immateriali, in misura
non  inferiore  a quella all'uopo stabilita annualmente dal consiglio
di amministrazione della fondazione.
  3.  Assumono la qualifica di "Partecipanti" enti ed amministrazioni
pubbliche   e   soggetti   privati  che  contribuiscono  in  via  non
continuativa  agli  scopi  della  fondazione  con  mezzi e risorse in
misura  non  inferiore  a  quella all'uopo stabilita dal consiglio di
amministrazione della fondazione.