Art. 2.
                              Obiettivi
  1. Il censimento generale della popolazione:
    a) fornisce   informazioni   sulle   principali   caratteristiche
strutturali della popolazione;
    b) determina la popolazione legale;
    c) fornisce   dati   e  informazioni  per  l'aggiornamento  e  la
revisione delle anagrafi comunali della popolazione residente.
  2.  Il censimento generale delle abitazioni, che comprende anche il
censimento  degli  edifici,  fornisce  informazioni sulla consistenza
numerica e sulle caratteristiche delle abitazioni e degli edifici. Il
censimento degli edifici consente, altresi', la normalizzazione degli
elenchi comunali degli edifici.
  3. Il censimento generale dell'industria e dei servizi fornisce:
    a) informazioni  sulle principali caratteristiche strutturali del
sistema economico dell'industria e dei servizi;
    b) dati  e  informazioni  per  l'aggiornamento e il completamento
degli  archivi  statistici  delle imprese attive e delle istituzioni,
costituiti ai sensi del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993.
 
          Nota all'art. 2:
              - Il  regolamento  CEE  n. 2186/93 del Consiglio del 22
          luglio  1993  (in Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1993 n. L196)
          reca norme sul coordinamento comunitario dello sviluppo dei
          registri di imprese ulilizzati a fini statistici.