Art. 3.
   Campo di osservazione del censimento generale della popolazione
  1.  Il  censimento  generale  della  popolazione rileva, in ciascun
Comune,  la  popolazione  residente,  come  definita  dal decreto del
Presidente  della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e la popolazione
presente,  nonche'  le  caratteristiche anagrafiche, di stato civile,
socio-economiche e la mobilita' territoriale.
  2. La  popolazione  residente  censita  e'  considerata popolazione
legale.
  3.  Nelle  province  autonome di Trento e di Bolzano, il censimento
rileva,  altresi',  la consistenza e la dislocazione territoriale dei
gruppi linguistici ivi presenti, in attuazione delle disposizioni del
decreto  legislativo  16 dicembre  1993,  n.  592,  come modificato e
integrato  dal  decreto  legislativo  2  settembre  1997,  n.  321, e
dell'articolo   18   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 luglio  1976,  n.  752, come sostituito dal decreto legislativo 1o
agosto 1991, n. 253.
 
          Note all'art. 3:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
          1989,   n.   223,   dispone   la  "Approvazione  del  nuovo
          regolamento anagrafico della popolazione residente".
              - Il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, reca
          "Norme  di  attuazione dello statuto speciale della regione
          Trentino-Alto  Adige  concernenti  disposizioni  di  tutela
          delle  popolazioni  di  lingua  ladina  della  provincia di
          Trento.".      - Il  testo vigente dell'art. 18 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  26 luglio 1976, n. 752,
          recante  "Norme  di attuazione dello statuto speciale della
          regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli
          uffici  statali  siti  nella  provincia  di  Bolzano  e  di
          conoscenza  delle  due  lingue nel pubblico impiego", e' il
          seguente:      "Art. 18. - 1. Nel censimento generale della
          popolazione,  ogni  cittadino  di  eta'  superiore  ad anni
          quattordici,  non  interdetto  per  infermita'  di  mente e
          residente   nella   provincia  di  Bolzano  alla  data  del
          censimento,   e'   tenuto   a   rendere  una  dichiarazione
          individuale   di   appartenenza   ad  uno  dei  tre  gruppi
          linguistici   italiano,   tedesco   e  ladino.  Coloro  che
          ritengono  di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi
          linguistici  lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione
          di aggregazione ad uno di essi.
              2.  La dichiarazione e' resa su modello composto di tre
          fogli  congiunti, rispettivamente contrassegnati A/1, A/2 e
          A/3  e  conformi ai fac-simile allegati al presente decreto
          legislativo.
              3.  Resa  la dichiarazione, il foglio A/1, sottoscritto
          dal  dichiarante,  e'  dal  medesimo  collocato in apposita
          busta  gialla  chiusa  nominativa  e,  cosi'  ritirato,  e'
          trasmesso   direttamente   dal   rilevatore   alla  pretura
          circondariale  ovvero  alla  sezione distaccata di pretura,
          avuto  riguardo  al  luogo di residenza del dichiarante. Il
          cancelliere  che  conserva  il  foglio  A/l  certifica  con
          immediatezza, in carta libera e senza spese, l'appartenenza
          o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta
          del  dichiarante,  ovvero  dell'autorita'  giudiziaria  per
          esigenze di giustizia. Il personale della pretura e' tenuto
          al  segreto  d'ufficio.  La  richiesta  di  esibizione  del
          certificato  o  della  predetta  copia  in  casi diversi da
          quelli  consentiti dalla legge costituisce fatto penalmente
          sanzionato ai sensi di legge.
              4.  Il  foglio  A/2  e'  collocato  dal  dichiarante in
          apposita  busta  bianca  chiusa anonima recante indicazione
          del comune, e' cosi' ritirata dal rilevatore, che autentica
          la   busta,  ed  e'  dal  medesimo  trasmesso  direttamente
          all'ufficio  comunale  di  censimento  il  quale inoltra le
          buste, senza aprirle, all'ufficio provinciale di censimento
          di  Bolzano.  Il  foglio A/2 e la relativa busta non devono
          recare,   a  pena  di  nullita',  sottoscrizione  o  segno,
          ancorche'  apposto  dal  cittadino,  idoneo  a  consentirne
          l'identificazione.  Al contenuto dei fogli A/2 si estendono
          le  disposizioni  volte  ad  assicurare la segretezza delle
          notizie  rilevate  mediante  il censimento. I dati relativi
          alla  consistenza  proporzionale  nella  provincia  dei tre
          gruppi  linguistici,  quale  risulta dalle dichiarazioni di
          appartenenza  e  di  aggregazione,  sono  pubblicati  nella
          Gazzetta   Ufficiale,   con  l'indicazione  delle  relative
          percentuali  espresse  sino  alla seconda cifra decimale. I
          dati  predetti,  per  ciascun  comune della provincia, sono
          indicati  in  pubblicazione  ufficiale  dell'ISTAT  inviata
          anche ai comuni.
              5. Il foglio A/3 rimane al dichiarante.
              6. Se  il  cittadino  residente in provincia di Bolzano
          non ha potuto rendere la dichiarazione per forza maggiore o
          per  la  sua  assenza  dalla  provincia  durante il periodo
          intercorso  tra  la consegna dei moduli del censimento alla
          unita'  di rilevazione e il ritiro dei moduli dalla stessa,
          la  dichiarazione e' resa, collocata in busta gialla chiusa
          nominativa,  entro  sei  mesi dal rientro nella provincia o
          dalla  cessazione  della causa di forza maggiore al pretore
          competente,  il  quale  provvede  con  decreto motivato non
          appellabile     sull'ammissione    del    cittadino    alla
          dichiarazione    assunte    sommarie   informazioni   sulla
          sussistenza   dell'impedimento.  Della  dichiarazione  sono
          redatti solo i fogli A/1 e A/3.
              7.  Dopo  il  censimento,  la dichiarazione e' resa, su
          foglio A/1 collocato dal dichiarante in busta gialla chiusa
          nominativa, entro un anno:
                a) dal compimento del quattordicesimo anno di eta';
                b) dal    riacquisto   della   capacita'   da   parte
          dell'interdetto per infermita' di mente;
                c) dal  trasferimento  della  residenza  in un comune
          della  provincia  di  Bolzano  del  cittadino  in  essa non
          residente alla data del censimento.
              8.  La  busta  di  cui  al  comma 7  e'  consegnata dal
          dichiarante  alla  pretura  circondariale  o  alla  sezione
          distaccata di pretura, avuto riguardo al luogo di residenza
          del  dichiarante  stesso  ovvero al segretario comunale del
          comune  di  residenza  il  quale  la trasmette entro cinque
          giorni  al  predetto  ufficio  giudiziario,  consegnando al
          dichiarante  attestazione  dell'avvenuta  trasmissione.  Il
          foglio A/3 rimane al dichiarante.
              9.  Il comune di residenza avvisa i cittadini di cui al
          comma 7 dell'obbligo previsto da detto comma.
              10.  L'appartenenza  e  l'aggregazione  ad  uno dei tre
          gruppi  linguistici  producono identici effetti giuridici e
          sono provate dal foglio A/1, che conserva validita' sino al
          successivo    censimento.    La    dichiarazione    attesta
          l'appartenenza  o  l'aggregazione  a  tutti  gli effetti di
          legge".