Art. 4.
Campo  di osservazione del censimento generale delle abitazioni e del
                      censimento degli edifici
  1.  Il  censimento  generale  delle  abitazioni  rileva, in ciascun
Comune,   la   consistenza   numerica   e  le  caratteristiche  delle
abitazioni,  occupate  e  non  occupate,  nonche' la sola consistenza
numerica degli altri tipi di alloggio occupati.
  2. Il  censimento  degli  edifici  rileva,  in  ciascun  Comune, la
consistenza  numerica  e  le  caratteristiche  degli  edifici  ad uso
residenziale  o  misto,  nonche',  nelle  sole  localita' abitate, la
consistenza  numerica  degli  edifici  ad  uso  non residenziale e di
quelli non utilizzati.