Art. 5.
Campo  di  osservazione  del censimento generale dell'industria e dei
                               servizi
  1.  Il  censimento  generale dell'industria e dei servizi rileva in
ciascun    Comune    la    consistenza    numerica    delle    unita'
giuridico-economiche  e  delle  loro  unita' locali, costituite dalle
istituzioni  pubbliche,  dalle istituzioni private, dalle imprese che
esercitano  la  propria  attivita',  anche  in forma artigianale, nei
settori dell'industria, del commercio, dei trasporti e comunicazioni,
del  credito  e  assicurazione  e in altri servizi, dalle imprese che
esercitano la silvicoltura, la pesca e le attivita' di trasformazione
annesse  ad  aziende  agricole, nonche' dai lavoratori autonomi e dai
liberi  professionisti.  Sono incluse nel campo di osservazione tutte
le  unita'  iscritte nel registro di cui alla legge 29 dicembre 1993,
n.  580, ad eccezione delle unita' di rilevazione di cui all'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2000, n. 197.
  2.  Il  censimento  generale  dell'industria  e  dei servizi rileva
altresi'   le   caratteristiche  fondamentali  delle  singole  unita'
giuridico-economiche e delle loro unita' locali.
 
          Note all'art. 5:
              - La  legge  29  dicembre  1993, n. 580, reca norme sul
          "Riordinamento   delle   camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura".
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica  6  giugno 2000, n. 197, recante il "Regolamento
          di    esecuzione    del    quinto    censimento    generale
          dell'agricoltura,  a  norma  dell'art.  37  della  legge 17
          maggio 1999, n. 144", e' il seguente:
              "Art.  3  (Unita'  di  rilevazione).  -  1. L'unita' di
          rilevazione del censimento e' l'azienda agricola, forestale
          e  zootecnica. Per azienda agricola, forestale e zootecnica
          si   intende   l'unita'  tecnico-economica,  costituita  da
          terreni,   anche   in   appezzamenti   non   contigui,   ed
          eventualmente  da impianti ed attrezzature varie, in cui si
          attua  la  produzione  agricola,  forestale e zootecnica ad
          opera di un conduttore, e cioe' persona fisica, societa' od
          ente,  che  ne  sopporta  il  rischio,  sia  da  solo, come
          conduttore  coltivatore  o  conduttore  con  salariati  e/o
          compartecipanti, sia in forma associata.
              2.   Sono   unita'  di  rilevazione  anche  le  aziende
          zootecniche prive di terreno agrario".