Art. 5. Campo di osservazione del censimento generale dell'industria e dei servizi 1. Il censimento generale dell'industria e dei servizi rileva in ciascun Comune la consistenza numerica delle unita' giuridico-economiche e delle loro unita' locali, costituite dalle istituzioni pubbliche, dalle istituzioni private, dalle imprese che esercitano la propria attivita', anche in forma artigianale, nei settori dell'industria, del commercio, dei trasporti e comunicazioni, del credito e assicurazione e in altri servizi, dalle imprese che esercitano la silvicoltura, la pesca e le attivita' di trasformazione annesse ad aziende agricole, nonche' dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti. Sono incluse nel campo di osservazione tutte le unita' iscritte nel registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad eccezione delle unita' di rilevazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2000, n. 197. 2. Il censimento generale dell'industria e dei servizi rileva altresi' le caratteristiche fondamentali delle singole unita' giuridico-economiche e delle loro unita' locali.
Note all'art. 5: - La legge 29 dicembre 1993, n. 580, reca norme sul "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura". - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2000, n. 197, recante il "Regolamento di esecuzione del quinto censimento generale dell'agricoltura, a norma dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144", e' il seguente: "Art. 3 (Unita' di rilevazione). - 1. L'unita' di rilevazione del censimento e' l'azienda agricola, forestale e zootecnica. Per azienda agricola, forestale e zootecnica si intende l'unita' tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agricola, forestale e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioe' persona fisica, societa' od ente, che ne sopporta il rischio, sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti, sia in forma associata. 2. Sono unita' di rilevazione anche le aziende zootecniche prive di terreno agrario".