Art. 3.
           Istituzione di settori negli albi professionali
  1.  I  settori  istituiti  nelle  sezioni  degli albi professionali
corrispondono a circoscritte e individuate attivita' professionali.
  2.  Ove  previsto  dalle  disposizioni  di  cui al titolo II, nelle
sezioni  degli  albi professionali vengono istituiti distinti settori
in relazione allo specifico percorso formativo.
  3. Il professionista iscritto in un settore non puo', esercitare le
competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o piu'
altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilita' di
iscrizione  a  piu'  settori della stessa sezione, previo superamento
del relativo esame di Stato.
  4.  Gli  iscritti  in  un  settore  che, in possesso del necessario
titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore
della  stessa  sezione,  devono conseguire la relativa abilitazione a
seguito  del  superamento  di  apposito  esame di Stato limitato alle
prove  e  alle  materie  caratterizzanti  il  settore  cui  intendono
accedere.
  5.  Formano  oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti ad
un  settore  della  sezione  A, oltre a quelle ad essi specificamente
attribuite,  anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente
settore della sezione B.