Art. 5.
                           Esami di Stato
  1.  Coloro  che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la
sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B,
fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.
  2.  Salvo  disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove
scritte  di  carattere generale, una prova pratica e una prova orale.
Sono  esentati  da  una delle prove scritte coloro i quali provengono
dalla  sezione  B  o da settori diversi della stessa sezione e coloro
che  conseguono  un titolo di studio all'esito di un corso realizzato
sulla  base di specifiche convenzioni tra le universita' e gli ordini
o collegi professionali.
  3.  Il  contenuto  delle  prove  degli  esami di Stato non modifica
l'ambito  delle attivita' professionali definite dagli ordinamenti di
ciascuna professione.
  4.   Nulla  e'  innovato  circa  le  norme  vigenti  relative  alla
composizione  delle  commissioni  esaminatrici  e  alle  modalita' di
espletamento delle prove d'esame.