Art. 5. Esami di Stato 1. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio. 2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le universita' e gli ordini o collegi professionali. 3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attivita' professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione. 4. Nulla e' innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalita' di espletamento delle prove d'esame.