Art. 2.

                       Verifica di conformita'
  1.  La produzione e l'importazione delle armi di cui all'articolo 1
e' subordinata alla preventiva verifica di conformita' da parte della
Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
  2.  La verifica di conformita' e' effettuata sulla base dei disegni
e  delle caratteristiche indicate nella domanda ovvero sulla base dei
prototipi ove ritenuto necessario.
  3. La domanda succitata, conforme all'imposta di bollo, deve essere
indirizzata  al Ministero dell'interno, ufficio per l'amministrazione
generale  del Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per gli
affari  della  polizia  amministrativa e sociale, e deve contenere le
indicazioni  relative alle generalita', se persona fisica e la ditta,
la  ragione  o  la denominazione sociale se impresa, del produttore e
dell'importatore,   il   relativo   domicilio   o   sede  nonche'  le
caratteristiche  dell'arma, quali: tipo, denominazione, Stato o Stati
in  cui essa e' prodotta o da cui e' importata, calibro, numero delle
canne   e   relativa   lunghezza,   lunghezza   minima,   sistema  di
funzionamento  e  ogni altra particolarita' strutturale dell'arma. Il
richiedente  dovra' precisare se intende produrre o importare l'arma,
indicandone   in   quest'ultimo  caso  la  fabbrica  e  lo  Stato  di
provenienza.
  4. Alla domanda devono essere allegate:
    a)  una  relazione  tecnica,  corredata  di disegni costruttivi e
fotografie   relativi   all'arma   ed   alle   parti   di  essa,  con
sottoscrizione  autenticata  del richiedente a norma dell'articolo 21
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    b) una  certificazione  dell'energia  cinetica  erogata, misurata
all'origine,  rilasciata  dal Banco nazionale di prova di Gardone Val
Trompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni.
  5. L'esibizione del prototipo o esemplare, ove ritenuto necessario,
e'  effettuata  a  richiesta  della Commissione. Nella domanda devono
essere    indicate    le   generalita'   della   persona   incaricata
dell'esibizione  e del ritiro del prototipo o esemplare eventualmente
richiesto.
  6.  Le  risultanze della verifica di conformita' sono comunicate al
soggetto richiedente di cui al comma 3 entro il termine di 120 giorni
a decorrere dalla data di ricezione della domanda.
  7.  Alla  procedura di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per
quanto  previsto  al  comma 4, lettera a), soggiace altresi' chiunque
detenga le armi di cui all'articolo 1 iscritte nel Catalogo nazionale
delle  armi  comuni  da  sparo  ed  intende avvalersi della normativa
contenuta nel presente regolamento.
 
          Nota all'art. 2:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 21 del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia di documentazione amministrativa):
              "Art.  21  (Autenticazione  delle sottoscrizioni). - 1.
          L'autenticita'  della sottoscrizione di qualsiasi istanza o
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre
          agli  organi  della  pubblica  amministrazione,  nonche' ai
          gestori  di  servizi pubblici e' garantita con le modalita'
          di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.
              2.  Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto
          di  notorieta'  e'  presentata a soggetti diversi da quelli
          indicati  al  comma  1  o  a  questi  ultimi  al fine della
          riscossione  da  parte  di  terzi  di  benefici  economici,
          l'autenticazione  e'  redatta  da  un  notaio, cancelliere,
          segretario  comunale,  dal dipendente addetto a ricevere la
          documentazione  o  altro dipendente incaricato dal sindaco;
          in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito
          alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica,
          attesta  che  la  sottoscrizione  e'  stata  apposta in sua
          presenza,    previo    accertamento    dell'identita'   del
          dichiarante,  indicando le modalita' di identificazione, la
          data  ed  il  luogo  di  autenticazione,  il  proprio nome,
          cognome  e  la  qualifica  rivestita,  nonche' apponendo la
          propria firma e il timbro dell'ufficio".