Art. 3. Immatricolazione 1. Sulle armi di cui all'articolo 1 devono essere impressi i segni identificativi previsti dall'articolo 11, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, fatta eccezione per il numero di iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 11, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse): "1. Sulle armi comuni da sparo prodotte nello Stato devono essere impressi, in modo indelebile ed a cura del produttore, la sigla od il marchio, idonei ad identificarle nonche' il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel Catalogo nazionale ed il numero progressivo di matricola. Un numero progressivo deve, altresi', essere impresso sulle canne intercambiabili di armi".