Art. 4. Punzone di identificazione 1. Sulle armi di cui all'articolo 1 e' apposto dal produttore o dall'importatore, dopo la verifica di conformita', uno specifico punzone, preventivamente depositato presso il Banco nazionale di prova, che ne certifica l'energia cinetica entro il limite consentito; sulle armi con separato punzone e' apposto il numero della verifica di conformita' attribuito dal Dipartimento della pubblica sicurezza. 2. I soggetti indicati all'articolo 2, comma 7, ivi compresi coloro che importano le armi per ragioni diverse dal commercio, devono chiedere l'apposizione dello specifico punzone da parte del Banco nazionale di prova.